Decreto scuola: ma la sostituzione dell’esame di licenza media è costituzionale?

L’articolo 33 della Costituzione prevede: “È prescritto un esame di Stato per l’ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l’abilitazione all’esercizio professionale”. Per il passaggio dalla secondaria di I grado a quella di II grado, cioè dalle scuole medie alle superiori, l’esame di Stato è dovuto in ogni circostanza, pena la non validità del titolo di studio conseguito e l’impossibilità di accedere ai percorsi formativi e scolastici successivi. Ma il testo ufficioso del decreto legge sulla scuola circolato in questi giorni – sottolineiamo che non è stato ancora emanato il testo ufficiale -sembra aver dimenticato quel vincolo costituzionale.

Infatti, nel caso di rientro a scuola dopo il 18 maggio, il decreto prevede la sostituzione dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione con la valutazione finale da parte del consiglio di classe che tiene conto altresì di un’elaborato del candidato. Analogamente, anche per rientro entro il 18 maggio, la sostituzione dell’esame di Stato con la valutazione finale da parte del consiglio di classe sembra essere posta come alternativa all’esame semplificato nel numero di prove.

Per ripristinare il rispetto della Costituzione sarà probabilmente necessario prevedere, come per l’esame di maturità, ad esempio il colloquio o altre soluzioni che mantengano la natura dell’esame, come peraltro avvenuto in passato in situazioni eccezionali.

Ricordiamo che la bozza di decreto prevede che “con una o più ordinanze del ministro dell’istruzione possono essere adottate, per l’anno scolastico 209-2020, specifiche misure sulla valutazione degli alunni e sullo svolgimento degli esami di stato conclusivi del primo e secondo ciclo di istruzione”.

Queste le due disposizioni.

Entro il 18 maggio

(Art. 1, c. 3, lett. b):“le prove dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, anche prevedendo l’eliminazione di una o più di esse e rimodulando le modalità di attribuzione del voto finale la sostituzione dell’esame di Stato con la valutazione finale da parte del consiglio di classe con specifiche disposizioni per i candidati privatisti, salvaguardando l’omogeneità di svolgimento rispetto all’esame dei candidati interni, in deroga agli articoli 8 e 10 del citato decreto legislativo”; 

 Dopo il 18 maggio

(Art. 1, c. 4,lett. b) “la sostituzione dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione con la valutazione finale da parte del consiglio di classe che tiene conto altresì di un elaborato del candidato, come definito dalla stessa ordinanza, nonché le modalità e i criteri per l’attribuzione del voto finale, con specifiche disposizioni per i candidati privatisti, salvaguardando l’omogeneità di svolgimento rispetto all’esame dei candidati interni, in deroga agli articoli 8 e 10 del citato decreto legislativo”;

Siamo sicuri che il testo finale e quindi ufficiale del decreto eliminerà ogni dubbio sull’esame, nel rispetto del vincolo costituzionale.