Decreto scuola: nessun ritorno anticipato a casa

Il vincolo triennale di permanenza in sede non potrà essere derogato nonostante l’emergenza sanitaria del Covid-19. L’obbligo di permanenza vale anche per docenti di sostegno che si trovano tuttora nel quinquennio di assegnazione. A stabilirlo il decreto scuola approvato oggi, 6 aprile, Consiglio dei Ministri.

Le nuove immissioni in ruolo dovranno avvenire entro il 15 settembre prossimo, un termine che sta diventando di fatto l’avvio delle lezioni e fors’anche del nuovo anno scolastico.

“b) all’adattamento e modifica degli aspetti procedurali e delle tempistiche di immissione in ruolo, da concludersi comunque entro la data del 15 settembre 2020, nonché degli aspetti procedurali e delle tempistiche relativi alle utilizzazioni, assegnazioni provvisorie e attribuzioni di contratti a tempo determinato, anche in deroga al termine di conclusione delle stesse previsto dall’articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 3 luglio 2001, 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, fermo restando il rispetto dei vincoli di permanenza sulla sede previsti dalle disposizioni vigenti”.

I docenti immessi in ruolo da graduatorie di merito dei precedenti concorsi (o forse da quelle dai concorsi straordinari) o dalle graduatorie ad esaurimento ricadranno nel vincolo di permanenza quinquennale nella scuola assegnata.

In questi tempi di emergenza sanitaria è indubbiamente comprensibile il desiderio o la necessità di rientro in famiglia. Il timore di rimanerne lontano per cinque anni potrebbe spingere molti interessati a rinunciare all’immissione in ruolo.

Sarebbe quanto mai opportuno sospendere i vincoli quinquennali e triennali di permanenza in sede.