Decreto scuola: i poteri di ordinanza in deroga sono legittimi

In occasione della conversione del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22 “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato” è probabile che esponenti dell’opposizione presentino una pregiudiziale sui poteri conferiti al ministro dell’istruzione per l’emanazione di ordinanze in deroga.

Si sostiene, ad esempio, che gli straordinari poteri nei casi di emergenza possano essere riconosciuti soltanto al Presidente del Consiglio, ma non a singoli ministri se non su espressa delega del premier.

Cosa è avvenuto in passato nei casi di emergenza, come, ad esempio, per il terremoto?

Nel 2009, con il terremoto de L’Aquila, l’Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 3754 del 9 aprile 2009, autorizzava (articolo 13, comma 1) il Ministro dell’istruzione ad emanare un decreto finalizzato ad adottare soluzioni organizzative per la conclusione dell’anno scolastico, per la valutazione e per gli esami di Stato.

In quel caso era il Presidente del Consiglio, detentore esclusivo di ampi poteri, ad autorizzare i suoi ministri a emanare disposizioni amministrative in deroga.

Ma in occasione del terremoto in Emilia Romagna nel 2012 l’autorizzazione al ministro dell’istruzione di disporre decreti o ordinanze per la conclusione dell’anno scolastico non venne su delega del Presidente del Consiglio, bensì direttamente dalla legge.

Infatti, il decreto legge 74 del 6 giugno 2012, all’articolo 5, comma 4, consentiva direttamente al ministro dell’istruzione di emanare “un’ordinanza finalizzata a disciplinare, anche in deroga alle vigenti disposizioni normative, l’effettuazione degli scrutini e degli esami relativi all’anno scolastico 2011/2012 nei Comuni di cui al comma 1, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”.

È, dunque, già avvenuto, e il precedente fuga ogni dubbio sui poteri di ordinanza in deroga assegnati al ministro dell’istruzione dal decreto legge 22 sulla scuola.