Decreto sull’inclusione: quel ‘di norma’ inutile

In gergo burocratico, quanto si prevede un’eccezione rispetto alla regola generale, si introducono due paroline magiche: di norma. La regola generale, di norma, è questa però ….

Nello schema di decreto legislativo sull’inclusione la locuzione viene usata all’art. 3, comma 2, lett. d) in questi termini: alla costituzione delle sezioni per la scuola dell’infanzia e delle classi prime per ciascun grado di istruzione, in modo da consentire, di norma, la presenza di non più di 22 alunni ove siano presenti studenti con disabilità certificata, fermo restando il numero minimo di alunni o studenti per classe, ai sensi della normativa vigente.

Il senso è questo: normalmente in una classe con alunni disabili il numero massimo di alunni è 22, ma è possibile derogare (eccezionalmente) da quel limite.

A parte il fatto che la deroga è diventata spesso la regola nell’applicazione della normativa attuale (dpr 81/2009) dove il limite è (era) di 20 alunni, c’è un passaggio nello schema di decreto che rende inutile sia quel ‘di norma’ che lo stesso limite massimo di 22 alunni per classe con presenza di alunni disabili. Vediamo perché.

Il limite di 22 alunni per classe intende introdurre un certo sbarramento che, se superato, non può che comportare lo sdoppiamento della classe, non essendo possibile, in alternativa, rifiutare l’inserimento dell’alunno con disabilità.

Quel ‘di norma’ autorizza a non sdoppiare se si supera il limite di 22 di qualche unità, ma la parte finale del testo (fermo restando il numero minimo di alunni o studenti per classe, ai sensi della normativa vigente) vanifica e la deroga e la regola.

Infatti il numero minimo di alunni per costituire, ad esempio, una prima classe di scuola secondaria di I grado è di 18 unità. Per sdoppiare una classe in cui sono inseriti alunni disabili senza scendere sotto la soglia minima di quelle 18 unità, bisognerebbe avere 36 alunni nella classe con i disabili.

Infatti una classe, ad esempio, con 26 o con 28 alunni, se sdoppiata (13-14 alunni per classe), scenderebbe sotto la soglia minima e dovrebbe rimanere così com’è. Con 36 no, perché 36:2=18.

Lo stesso vale per le sezioni di scuola dell’infanzia, dove il numero minimo per costituire una sezione è 18. Per la scuola primaria dove il numero minimo per costituire una classe è di 15 alunni, bisognerebbe raggiungere il numero di 30 alunni (con o senza il di norma) per sdoppiare la classe con presenza di disabili.

Si tratta di un evidente refuso da correggere, altrimenti tanto vale cancellare il ‘di norma’ e il limite di 22 alunni per classe in presenza di alunni con disabilità.