DDL Buona Scuola: alternanza scuola/lavoro e apprendistato

In attesa del testo definitivo del Disegno di legge, che sarà presentato domani al Senato, proseguiamo l’analisi del provvedimento sulla base dell’articolato predisposto dal ministro Giannini per il Consiglio dei ministri.

L’alternanza scuola-lavoro compare nell’elenco di obiettivi indicati nell’articolo 2 del Ddl (Autonomia scolastica e offerta formativa) al punto o): “incremento dell’alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione”.

Se ne parla di nuovo all’articolo 3 (Percorso formativo degli studenti) come di una delle esperienze formative più importanti, da inserire nel ‘Curriculum dello studente’ insieme a “tutti i dati utili anche ai fini dell’orientamento e dell’accesso al mondo del lavoro, relativi al percorso degli studi, alle competenze acquisite, alle eventuali scelte degli insegnamenti opzionali” e alle “attività culturali, sportive e di volontariato, svolte in ambito extrascolastico”.

Dove è prevista l’alternanza?

L’articolo 4 (Scuola, lavoro e territorio) stabilisce che i percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 (riforma Moratti) “sono attuati negli istituti tecnici e professionali per una durata complessiva nel secondo biennio e nell’ultimo anno del percorso di studi per almeno 400 ore e nei percorsi liceali per una durata complessiva nel triennio di almeno 200 ore”.

Da quando?

Si comincerà a partire dalle classi terze nell’anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della legge.  

L’alternanza toglie spazio o tempo alle lezioni ordinarie?

Non dovrebbe perché il comma 3 dell’articolo 4 stabilisce che “L’alternanza può essere svolta durante la sospensione delle attività didattiche nonché con la modalità dell’impresa formativa simulata”. Occorrerà però vedere quale sarà l’assetto complessivo delle attività formative programmate dalle singole scuole che scaturirà dall’attuazione del Piano triennale dell’offerta formativa di cui all’articolo 3 comma 4 del Ddl.

Apprendistato (quasi) alla tedesca

Una particolare forma di alternanza, in forma di apprendistato, viene previsa al comma 6 dello stesso articolo 4: “A decorrere dall’anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, gli studenti a partire dal secondo anno dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado possono svolgere periodi di formazione in azienda attraverso la stipulazione di contratti di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale”.Non è il sistema duale tedesco, fondato sulla netta prevalenza della formazione sul lavoro rispetto a quella teorica, però i contratti di apprendistato a partire dal secondo anno sembrano guardare a quel modello.