Corsi e Master, il Garante della concorrenza bacchetta il Ministero

No ai punteggi in graduatoria solo per i titoli rilasciati dalle università e dai consorzi interuniversitari. L’esclusione dei titoli di formazione rilasciati dagli enti accreditati lede il principio della libera concorrenza. Il monito viene dal Garante della concorrenza e del mercato, che ha bacchettato il Ministero della pubblica istruzione con una comunicazione emessa il 5 giugno scorso. Secondo il Garante, a seguito dell’equiparazione tra soggetti qualificati ed accreditati per la formazione di cui al D.M. n. 177/2000 ed alla Direttiva n. 90/2003, nonché dei requisiti particolarmente stringenti richiesti per l’accreditamento, non sembrano sussistere giustificazioni oggettive al diverso trattamento riconosciuto ai titoli rilasciati dalle università rispetto a quelli degli altri soggetti accreditati. Infatti- si legge nella comunicazione – se al soggetto accreditato non può essere riconosciuta la possibilità di rilasciare attestati a cui l’amministrazione attribuisce un punteggio, l’accreditamento rimarrebbe un mero atto formale al quale non si può accompagnare la possibilità di svolgere in concreto l’attività formativa in concorrenza con gli altri operatori del mercato. L’attribuzione di un punteggio ai titoli rilasciati dalle università -sempre secondo il Garante- appare infatti idonea a determinare restrizioni della concorrenza, in quanto la domanda di formazione del personale della scuola finisce per indirizzarsi esclusivamente verso quei soggetti, come le università, in grado di rilasciare attestati con punteggio. Conseguentemente, viene limitato l’accesso al mercato della formazione a quei soggetti che, pur ritenuti idonei dall’amministrazione allo svolgimento dell’attività formativa, non possono, tuttavia, rilasciare attestati con un punteggio; ciò determina un’ingiustificata riduzione della domanda di formazione da parte dei potenziali utenti del servizio. Pertanto, da un lato l’amministrazione riconosce ai soggetti accreditati la possibilità di svolgere attività formativa al pari dei soggetti qualificati e quindi delle università, dall’altro, il D.M. 27/2007 crea un vantaggio concorrenziale a favore delle università.