Contratto scuola: aumenti salariali per il personale scolastico e le novità per il mondo della scuola

Aumenti salariali medi mensili di 124 euro per i docenti, 96 euro per il personale Ata e di 190 euro per i DSGA. Con la firma definitiva del contratto scuola, viene distribuita la parte residuale delle risorse che, per il personale docente e ATA della scuola, consiste in un incremento della RPD per i docenti (mediamente 13 euro mensili), del CIA per gli ATA (mediamente 6 euro mensili) nonché dell’indennità dei DSGA (65 euro mensili) con i relativi arretrati da gennaio 2022. Complessivamente, l’aumento medio ottenuto con il rinnovo del contratto scuola 2019-2022 è pari a 110 euro mensili. A tutto il personale in servizio nell’anno scolastico 2022/2023 (compresi i supplenti annuali) è corrisposto un emolumento una tantum per l’anno 2023 pari a 63,84 euro per i docenti e 44,11 euro per il personale ATA. Oltre agli aumenti, nel contratto scuola sono inoltre previste una serie di novità normative, che da oggi, 19 gennaio, entrano quindi in vigore: dall’introduzione, e regolazione, del cosiddetto lavoro agile ai nuovi ordinamenti professionali per il personale ausiliario, tecnico e amministrativo di scuole, università, accademie e conservatori; dai tre giorni di permesso retribuito anche per i lavoratori precari alla valorizzazione della formazione in servizio degli insegnanti. Vediamone insieme alcune ripercorrendo la scheda di sintesi pubblicata dal FLC Cgil.

Mobilità

Il contratto scuola prevede che la contrattazione integrativa nazionale potrà individuare deroghe in caso di blocco triennale per i trasferimenti interprovinciali e forme di agevolazioni per i neo assunti docenti e DSGA tutelando particolari categorie quali persone con disabilità, genitori di figli fino a 12 anni e caregiver familiari.

Personale precario docente e ATA

Permesso retribuito

Il personale docente, educativo ed ATA assunto con contratto a tempo determinato per l’intero anno scolastico (31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), ha diritto a 3 giorni di permesso retribuito nell’anno scolastico, per motivi personali o familiari, documentati anche mediante autocertificazione. Per il personale ATA questi permessi possono anche essere fruiti ad ore.

Congedi genitori

Il contratto scuola acquisisce il congedo obbligatorio di paternità (10 giorni retribuiti al 100%) precedentemente non previsto per i dipendenti pubblici. L’intero periodo di congedo parentale, e non solo i primi 30 giorni, per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri non riduce le ferie ed è valutato ai fini dell’anzianità di servizio. Il termine di preavviso per inoltrare richiesta di fruizione, anche frazionata, del congedo parentale è portato a 5 giorni (erano 15 in precedenza).
Alle lavoratrici madri e ai lavoratori padri è garantita la partecipazione alle procedure di mobilità per ricongiungimento al figlio di età fino a 12 anni, partecipazione che viene estesa anche al caregiver di familiare disabile in situazione di gravità e al personale beneficiario di Legge 104/92 art.21.

Docenti

Formazione

I docenti che partecipano alle attività di formazione sono considerati in servizio a tutti gli effetti. La formazione si svolge in orario non coincidente con le ore destinate all’attività di insegnamento. È confermata la fruizione dei cinque giorni/annui con esonero dal servizio e sostituzione. Le ore di formazione sono comprese nelle attività funzionali all’insegnamento e sono remunerate con compensi, anche forfettari da stabilire in contratto d’istituto, a carico del FMOF se ulteriori rispetto al monte ore (40 ore + 40 ore) destinato alle attività funzionali.

GLO e attività funzionali all’insegnamento

Le ore di attività svolte nei gruppi di lavoro operativo per l’inclusione (GLO) sono comprese nel monte ore (40 ore) previste per le attività collegiali dei consigli di classe e di interclasse.

 

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