Contrattazione integrativa sì, contrattazione integrativa no

Continua la storia, quasi infinita, della contrattazione integrativa di istituto per la quale manca la certezza definitiva della piena titolarità tra RSU e dirigenti scolastici.

Il decreto legislativo 150/2009 prevede, come si sa, che molta materia relativa alla organizzazione del lavoro e alla gestione anche delle scuole non sia più oggetto di contrattazione integrativa con le RSU bensì di competenza del dirigente scolastico.

La questione attuale è se questo cambiamento di competenza è già applicabile fin d’ora.

Da mesi i sindacati della scuola ritengono che fino a nuovo contratto nazionale non si possa modificare la normativa sulla contrattazione integrativa; il contratto nazionale dei dirigenti scolastici prevede esattamente il contrario.

Il Direttore Generale dell’USR Veneto aveva ritenuto legittima la competenza immediata dei dirigenti scolastici, ma il Ministero ha invece successivamente dato ragione ai sindacati legittimando le vecchie regole della contrattazione integrativa con le RSU.

L’ultima (per il momento) puntata su questa storia infinita l’ha scritta nei giorni scorsi la Funzione Pubblica con il Ministro Brunetta che ha nuovamente confermato che le disposizioni del decreto 150 sono immediatamente applicabili, suscitando la comprensibile reazione contraria dei sindacati, come si rileva sul sito della CGIL scuola (www.flcgil.it).

Più precisamente, nella circolare 1 del 17 febbraio si legge che “ai sensi dell’articolo 65 del decreto legislativo n. 150/2009, dal 1° gennaio 2011 tutti i contratti integrativi vigenti alla data del 15 novembre 2009, e non adeguati alla nuova ripartizione di competenza fra fonte unilaterale e fonte collettiva nonché a quanto previsto dalle disposizioni del Titolo III dello stesso decreto legislativo n. 150 del 2009 in materia di merito e premi, hanno cessato la loro efficacia e non sono più applicabili”.