Tuttoscuola: Non solo statale

Consiglio di Stato e supplenze nelle paritarie, rimane un quesito

Il nostro precedente servizio (vedi Sentenza 1102/2002 del Consiglio di Stato), affinché possano farsene un’idea personale. Precisiamo solamente che il Consiglio è intervenuto in sede giurisdizionale (non si trattava di un semplice parere) e ha preso a riferimento la legge 333/2001 che per l’appunto aveva equiparato i punteggi di supplenze nella statale e nella paritaria.
Il nostro servizio ha anche richiamato l’attenzione di molte testate per l’interrogativo che poneva circa la futura valutabilità nella carriera statale delle supplenze prestate in scuole paritarie.
Precisiamo i termini di quest’ultima questione, ricordando che esiste una norma (art. 485 di riconoscimento dei servizi) contenuta nel Testo unico delle disposizioni sulla scuola che, tra i servizi pre-ruolo utili per la ricostruzione di carriera degli insegnanti statali immessi in ruolo, comprende, tra gli altri, anche i servizi prestati in scuole pareggiate e in scuole parificate.
Si tratta di scuole private che sono state oggetto di particolare riconoscimento da parte dello Stato nell’ordinamento che ha preceduto la legge sulla parità (n. 62/2000). A maggior ragione, nel nuovo regime paritario, i servizi prestati dal 2000-01 dovrebbero trovare uguale riconoscimento nella carriera dei docenti assunti nei ruoli statali.
Se in precedenza la previsione riguardava un numero ristretto di persone, nel nuovo regime paritario il beneficio potrebbe riguardare migliaia di persone. Capito il problema? Sarà necessario un chiarimento che potrebbe essere portato in sede di contrattazione per il rinnovo del contratto di lavoro nel comparto scuola.

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