Congedo di paternità: spetta anche ai dipendenti della scuola?

«Sono un docente di scuola primaria con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato e, nel prossimo mese di febbraio, dovrei diventare papà. Per questo motivo, ho letto diversi articoli che trattano del congedo obbligatorio e facoltativo del padre lavoratore. In nessuno degli articoli, però, è specificato, con la dovuta chiarezza, se il congedo spetti o meno anche ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche e, quindi, anche a me quale dipendente della scuola di Stato.

Le chiedo una precisazione in merito».

 L’esperto risponde

La legge 28.12.2012, n. 92, con l’art. 4, comma 2, lett. a), ha introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento, in via sperimentale e a valere per gli anni 2013, 2014 e 2015, l’obbligo per il genitore di assentarsi dal lavoro, entro 5 mesi dalla nascita del figlio, per 1 giorno.

Aggiuntivamente, lo stesso genitore poteva fruire di altri 2 giorni di astensione facoltativa dal lavoro; giorni, in questo caso, da detrarre dal periodo di congedo obbligatorio della madre e, quindi, in accordo con essa.

La disposizione legislativa, pur avendo carattere sperimentale e, quindi, una precisa limitazione temporale, è stata prorogata e implementata da ulteriori norme primarie.

Negli anni successivi, infatti, pur rimanendo invariato il periodo di fruibilità – 5 mesi dalla nascita del figlio – si dava, per il padre, la seguente situazione:

  • 2 giorni di congedo obbligatorio e 2 giorni di astensione facoltativa (sempre in alternativa al congedo obbligatorio della madre), per il 2016 e il 2017;
  • 4 giorni di congedo obbligatorio e 1 giorno di congedo facoltativo (ovviamente decurtato dal congedo obbligatorio della madre), per il 2018.

Infine, con la legge di bilancio per 2019 (L. 145/2019, art. 1, comma 278), l’istituto giuridico è stato, ancora una volta, prorogato e rivisto: al padre competono 5 giorni di congedo obbligatorio e 1 giorno di congedo facoltativo, detratto, per volontà e scelta della madre, dalla propria astensione obbligatoria.

Le diverse leggi che hanno regolamentato il congedo di paternità (congedo che spetta – è bene precisarlo – anche al padre adottivo o affidatario), hanno identificato il soggetto fruitore nel “lavoratore dipendente”.  E tale locuzione, in alcuni casi, ha generato un equivoco: si è ritenuto, cioè, che il congedo in parola fosse utilizzabile da tutti i dipendenti, privati e pubblici.

Così non è.

Il congedo di paternità, sia obbligatorio che facoltativo, riguarda e concerne ab origine solo ed unicamente i dipendenti del settore privato.

Infatti, il Dipartimento della Funzione pubblica, con parere n. 8629 del 20.02.2013 indirizzato al Comune di Reggio Emilia, tanto ha  precisato in merito: “… la normativa in questione – congedo obbligatorio e congedo facoltativo del padre lavoratore – non è direttamente applicabile ai rapporti di lavoro dei dipendenti della pubbliche amministrazioni (…), atteso che , come disposto dall’art. 1, commi 7 e 8, della (…) l. n. 92 del 2012, tale applicazione è subordinata all’approvazione di una apposita normativa su iniziativa del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione”.

La predetta preclusione è vigente a tutt’oggi. Il Ministro competente non ha ancora emanato il Decreto inteso a definire ambiti, modalità e tempi per estendere il congedo in discorso ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche.