Concorso STEM: perché i voti degli ammessi restano criptati?

Non c’è pace per il concorso STEM, entrato nell’occhio del ciclone a causa delle dure selezioni allo scritto che hanno toccato, per alcune discipline il 95% dei candidati esclusi perché assenti o bocciati. Oltre alle polemiche per l’ecatombe, si registrano altri interrogativi. Nel riportare i dati dei candidati ammessi all’orale del concorso STEM, gli Uffici Scolastici regionali si sono limitati a registrarne soltanto i nominativi, senza precisare la votazione ottenuta (minimo 70 massimo 100 punti) nel superamento dei 50 quesiti a risposta multipla.

Sono diversi i candidati sorpresi per questa mancata pubblicazione della votazione di tutti gli ammessi, in quanto, a loro parere, ragioni di trasparenza e di comparazione tra i candidati ammessi avrebbero consigliato l’esternazione di tutti i voti attribuiti.

La ragione della mancata pubblicazione dei voti della prova scritta del concorso STEM dei candidati ammessi è rinvenibile all’interno dei bandi dei concorsi ordinari, dove si precisa che il voto conseguito da ogni candidato ammesso viene comunicato personalmente via mail, unitamente alla sede e all’orario della prova orale.

È previsto dal decreto 826 per il concorso STEM e varrà anche per le altre prove del concorso ordinario della secondaria (decreto 499/2020), nonché per i prossimi concorsi ordinari di infanzia e primaria (decreto 498/2020). 

In base a quanto previsto dal decreto dipartimentale 21 aprile  n. 499, i candidati ammessi alla prova orale ricevono da parte del competente USR comunicazione esclusivamente a mezzo di posta elettronica all’indirizzo indicato nella domanda di partecipazione al concorso, del voto conseguito nella prova scritta, della sede, della data e dell’ora di svolgimento della loro prova orale almeno venti giorni prima dello svolgimento della medesima. (Decreto 826/2021)

I candidati ammessi alla prova orale di cui all’art. 9 ricevono da parte del competente USR comunicazione esclusivamente a mezzo di posta elettronica all’indirizzo indicato nella domanda di partecipazione al concorso, del voto conseguito nelle prove di cui all’art. 8, della sede, della data e dell’ora di svolgimento della loro prova orale almeno venti giorni prima dello svolgimento della medesima”. (Decreto n. 498/2020)

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