Concorso: il TAR di Trento boccia la soglia di 35/50

Secondo il TAR di Trento la soglia 35/50 alle preselezioni per il concorso a cattedra è illegittima. Lo ha deciso, come rende noto l’Anief, il Tar del capoluogo terntino accogliendo un ricorso promosso dalla stessa associazione.

E’ stato “annullato il bando della provincia autonoma laddove riportava il criterio della sufficienza qualificata (35/50) piuttosto che della sufficienza semplice (30/50) per il superamento della prova preselettiva sul modello adottato dal ministero dell’Istruzione a livello nazionale”, spiega l’Anief, giudicando “illegittima e irragionevole la scelta dell’amministrazione“.

Il presidente dell’associazione, Marcello Pacifico, ricorda di “aver  denunciato fin dall’inizio l’illegittimità della soglia utilizzata dall’ex Ministro Profumo e dall’uscente assessore Dalmaso, in particolare la violazione dell’articolo 400, comma 11 del Testo Unico sulla scuola (D.Lgs. 297/94) grazie al quale erano stati emanati i bandi di concorso per immettere in ruolo i futuri insegnanti sia nella Provincia Autonoma di Trento che su tutto il territorio nazionale“. E aggiunge: “La pronuncia dei giudici amministrativi trentini arriva prima di quella dei colleghi laziali, attesa per aprile 2014, sempre su altri ricorsi analoghi patrocinati dal sindacato per oltre 4.000 candidati

E’ singolare, ma non soprprendente visti i precedenti, che una misura di chiara ispirazione meritocratica come quella di innalzare la soglia minima di ammissione alle fasi successive di un concorso, misura assunta da una autorità politico-amministrativa legittimata dal consenso democratico ad assumere decisioni del genere, sia ancora una volta bloccata per via giudiziaria sulla base di cavilli. Non diciamo, naturalmente, che la giustizia, anche quella amministrativa, non debba fare il suo corso in piena autonomia, ma c’è da chiedersi se la forma attuale dei concorsi a cattedre non debba essere sottratta ai labirinti causidici ai quali essa ora si presta ed essere sostituita da procedure di assunzione affidate alle singole scuole e alle loro reti, non attaccabili dalla giustizia amministrativa ma, caso mai, solo da quella ordinaria.