Concorso d’autunno: serve l’abilitazione

Dopo le dichiarazioni del ministro Profumo che ha ribadito l’intenzione di bandire entro l’anno un concorso per esami, il Miur ha pubblicato una nota di approfondimento in Focus, nella quale, oltre a precisare i criteri per l’ammissione ai TFA di professori fuori quota, ha puntualizzato meglio l’obiettivo del prossimo concorso.

La nota prevede che il concorso si svolga in base alla normativa vigente, in quanto manca il tempo tecnico per approvare il Regolamento Fioroni per nuovi concorsi previsti dalla legge finanziaria 2008: “Relativamente ai prossimi concorsi, abbiamo attivato la  procedura per bandire un concorso a cattedre per abilitati, limitatamente alle classi di concorso ed alle Regioni in cui vi siano posti effettivamente vacanti, che si svolgerà presumibilmente nell’a.s. 2012-2013, secondo la normativa vigente. I posti disponibili per questo concorso corrisponderanno, ovviamente, al 50% della totalità e saranno assegnati ai vincitori a partire dall’a.s. 2013-14”.

Se il concorso d’autunno, limitato ai posti e alle cattedre vacanti, si effettuerà secondo la normativa vigente, dovrebbe avere a riferimento le vecchie (attuali) classi di concorso, in quanto, come precisa la stessa nota, le nuove classi di concorso, ormai definite, troveranno applicazione sui prossimi concorsi, in quanto entreranno in vigore dal 2013-14.

C’è un dubbio ulteriore da chiarire (non di poco conto) che riguarda i possibili candidati al concorso d’autunno: potranno partecipare tutti (abilitati e non), come avvenuto nel concorso del 1999-2000? Se fosse così, vi sarebbe un esercito di potenziali candidati che potrebbe arrivare intorno alle 200 mila unità.

Chiarisce ogni dubbio (e ridimensiona il problema) un decreto interministeriale emanato in quel periodo. Si tratta del DM 24 novembre 1998, n. 460 che all’articolo 1 dispone “A partire dal primo concorso a cattedre, per titoli ed esami, nella scuola secondaria bandito successivamente al 1 maggio 2002, e fatto salvo quanto disposto in via transitoria dagli articoli 2 e 4, il possesso della corrispondente abilitazione costituisce titolo di ammissione al concorso stesso e cessa la possibilità di conseguire l’abilitazione all’insegnamento nei modi previsti dall’art. 400, comma 12, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297”.

Il decreto, però, chiarisce l’interrogativo sui docenti di secondaria, ma non interviene sulla posizione dei candidati dei concorsi per la scuola dell’infanzia e primaria, per i quali, allora, l’abilitazione non era richiesta, perché il titolo di studio era di per sé abilitante.