Concorsi scuola ordinari: è consentita l’opzione per entrambe le procedure?

Con l’apertura delle iscrizioni ai concorsi scuola ordinari per tutti gli ordini di scuola avviata da lunedì 15 giugno (termineranno il 31 luglio) sono cominciate per alcuni candidati le prime sorprese sulla quantità di procedure concorsuali da scegliere. Diversi candidati per i concorsi Infanzia e Primaria, in possesso del titolo e dell’abilitazione per entrambe le procedure e intenzionati a concorrere all’una e all’altra, si sono visti respingere dal sistema la doppia opzione con conseguente accoglimento di una sola procedura indicata.

Eppure l’articolo 4 del bando relativo alle modalità di partecipazione sembra proprio consentire la doppia opzione: “I candidati possono presentare istanza di partecipazione, a pena di esclusione, in un’unica regione, ad eccezione della Valle d’Aosta e del Trentino Alto Adige, per una o più delle procedure concorsuali per le quali posseggano i requisiti di cui all’art. 3 del presente bando. Il candidato concorre per più procedure concorsuali mediante la presentazione di un’unica istanza con l’indicazione delle procedure concorsuali cui, avendone titolo, intenda partecipare”.

La questione della doppia opzione, pur con una formulazione meno chiara, riguarda anche il concorso ordinario della secondaria per i candidati in possesso di abilitazione e titoli per classi di concorso validi sia per il I che per il II grado.

Ad evitare che si determinino situazioni contrastanti con rischio di contenzioso, sarebbe  quanto mai urgente che il Ministero, attraverso le FAQ (annunciate ma non ancora attivate), chiarisca sollecitamente per tutti i concorsi ordinari se sussiste o meno il diritto di doppia scelta.