Concorsi ordinari riformati: le proposte di Tuttoscuola per migliorare il testo del DL

La lente di approfondimento di Tuttoscuola sul decreto Sostegni bis si è soffermata anche ad esaminare i diversi commi che nell’articolo 59 prendono in considerazione la riforma dei concorsi ordinari, suggerendo anche integrazioni o modifiche.

Il comma 10 introduce la riforma prevedendo, tra l’altro, la Cadenza annuale dei concorsi ordinari; ma non si può non considerare la criticità di costituzione e funzionamento delle commissioni esaminatrici. L’esperienza di questi ultimi anni dimostra che, nelle attuali previsioni le difficoltà di designazione dei commissari e della loro eventuale sostituzione costituisca un primo impedimento per lo svolgimento regolare delle prove. Ancora di più è ostativo al rapido svolgimento del concorso il mancato esonero dagli obblighi di servizio dei membri di commissione. Soltanto una modifica degli attuali requisiti richiesti per il funzionamento delle commissioni (un compenso accettabile e l’esonero) può contribuire a realizzare una regolare cadenza dei concorsi.

Avvio del sistema concorsuale riformato

Va precisato che i nuovi concorsi ordinari potranno avere avvio soltanto a decorrere dall’anno scolastico successivo all’espletamento dei concorsi ordinari di infanzia, primaria e secondaria di I e II grado già banditi nel 2020 (n. 498 e n. 499 del 21 aprile 2020 e successive modifiche), il cui svolgimento dovrebbe essere previsto (manca nel comma 11 l’indicazione esplicita) nel corso del 2021-2022. È opportuno in tal senso un emendamento integrativo.

Contenuti della prova scritta dei concorsi ordinari

La lettera a) del comma 10 prevede che i quesiti, oltre che sull’informatica e sulla lingua inglese, siano “volti all’accertamento delle conoscenze e competenze del candidato sulla disciplina della classe di concorso o tipologia di posto per la quale partecipa”. È opportuno che tale previsione non sia ristretta al solo ambito disciplinare, ma, con riferimento ai programmi di concorso richiamati dai bandi (Parte generale), comprenda anche la conoscenza dei fondamenti della psicologia dello sviluppo, le conoscenze pedagogiche-didattiche e della didattica individualizzata, nonché della conoscenza della legislazione e della normativa scolastica.

Durata della prova scritta dei concorsi ordinari

A differenza di quanto previsto dal comma 14 per le cinque classi di concorso STEM dove la durata della prova scritta è pari ad una media di due minuti a quesito, non viene indicata nessuna durata per lo svolgimento dei 100 quesiti. Per una questione di equità e di opportunità è necessario un emendamento che preveda specificamente una durata di 200 minuti per svolgere l’intera prova.

Contenuti della prova orale dei concorsi ordinari

E’ opportuno che già nel testo dell’art. 59 siano confermati i contenuti e i termini della prova orale così come individuati dai bandi di concorso già emanati (UDA).

Valutazione dei titoli

E’ opportuno che sia esplicitamente confermato l’attuale decreto di valutazione dei titoli, richiamato dai bandi di concorso emanati (DM n. 200 del 20 aprile 2020). Il comma 13 regola le immissioni in ruolo dei vincitori dei concorsi e prevede una strana disposizione, mai prevista nei concorsi per docenti: l’esclusione da concorsi successivi.

È illogica e incomprensibile la previsione di escludere da un concorso successivo il candidato che non supera le prove. Va pertanto abrogato il seguente periodo: “I candidati che partecipano ad una procedura concorsuale e non superano le relative prove non possono presentare domanda di partecipazione alla procedura concorsuale successiva per la medesima classe di concorso o tipologia di posto per la quale non hanno superato le prove”.

 

 © RIPRODUZIONE RISERVATA