Cisl-scuola: la festa del 17 marzo non riduce il numero delle festività

In occasione della conferenza stampa del ministro Gelmini della scorsa settimana sulle iniziative proposte alle scuole per celebrare il 150° dell’unità, ci si aspettava qualche precisazione in merito alla festa nazionale del 17 marzo, sia per confermare la vacanza scolastica con interruzione di qualsiasi attività didattica e amministrativa sia per precisare l’effetto giuslavorativo della festività.

Proprio su quest’ultimo aspetto è intervenuta la Cisl-scuola che, in un dettagliato comunicato (www.cislscuola.it), confuta la tesi secondo cui, per effetto del decreto legge istitutivo della festività del 17 marzo, si perderebbe, per compensazione, una delle quattro festività soppresse che da anni si aggiungono alle tradizionali ferie di cui godono i lavoratori.

A seguito di un’attenta analisi delle norme legislative e contrattuali, la Cisl-scuola dichiara: “Riteniamo giuridicamente infondata la tesi per cui le disposizioni del decreto inciderebbero sul computo delle giornate corrispondenti alle festività soppresse, riducendole da 4 a 3; il nostro parere si basa su un attento esame delle disposizioni del decreto-legge 5/2011 e di quelle legislative e contrattuali che regolamentano la materia”.

A sostegno della propria tesi, il sindacato di Scrima precisa che “né la legge 937/1977 (istitutiva delle sei giornate di “festività soppresse”) né i contratti collettivi nazionali di lavoro hanno infatti mai collegato le singole festività di cui erano stati soppressi gli effetti civili all’utilizzazione di giornate di ferie o di permesso. La legge 937, infatti, dispone all’articolo 1, che “ai dipendenti civili e militari delle pubbliche amministrazioni centrali e locali, anche con ordinamento autonomo, esclusi gli enti pubblici economici, sono attribuite, in aggiunta ai periodi di congedo previsti dalle norme vigenti, sei giornate complessive di riposo da fruire nel corso dell’anno solare come segue:

a) due giornate in aggiunta al congedo ordinario;

b) quattro giornate, a richiesta degli interessati, tenendo conto delle esigenze dei servizi”.

Osserva il sindacato che non vi è alcun riferimento alle festività soppresse e tantomeno alle singole giornate, e lo stesso CCNL recita in modo analogo.

Dopo alcune altre considerazioni puntuali e circostanziate, la Cisl-scuola conclude: “Riteniamo parimenti infondata e illegittima la pretesa di ridurre da 4 a 3 le giornate di permesso di cui all’art. 14 del CCNL, ancorché avvalorata dalle indicazioni comparse, in modo irrituale, sul sito della Funzione Pubblica; ci stiamo attivando per ottenere, sulla questione, gli indispensabili e opportuni chiarimenti.