
‘Cervelli in fuga’, l’Agenzia delle entrate chiarisce i benefici fiscali
L’Agenzia delle Entrate – con la circolare 14/E del 4 maggio – ha fornito i “chiarimenti interpretativi” sulle modalità applicative delle agevolazioni fiscali, previste dalla L.30/12/2010, n.238 e da altri numerosi decreti, per incentivare il rientro in patria dei “cervelli in fuga”.
In particolare il provvedimento ha sciolto i dubbi attuativi, che finora ne avevano di fatto impedito l’efficacia, su alcuni aspetti chiave: identificazione dei beneficiari, requisiti, portata degli incentivi, decorrenza e decadenza ecc.
I cittadini dell’Unione Europea, nati dopo il 1° gennaio 1969, che, dopo aver risieduto continuativamente per almeno 24 mesi in Italia, abbiano “maturato esperienze culturali e professionali all’estero”, studiando, lavorando o conseguendo una specializzazione “post lauream” – fuori del Paese di origine e dall’Italia – e decidano di rientrare nel nostro Paese potranno beneficiare dal 2011 al 2015 di un regime di parziale detassazione del reddito imponibile pari all’80% per le donne e al 70% per gli uomini.
Ѐ essenziale che le effettive attività di lavoro o di studio oltre i confini nazionali possano essere validamente dimostrate dalla documentazione rilasciata o vidimata dall’autorità consolare ovvero da idonea documentazione in italiano o in inglese quali ad esempio permessi di soggiorno, visti d’ingresso e di uscita dal Paese estero, contratti di locazione di immobili e di utenze, certificazioni di frequenza del corso di studi ecc.
Nell’ottica di incoraggiare anche l’acquisizione dall’estero di qualificate risorse umane, viene chiarito che “i redditi di lavoro dipendente o autonomo dei docenti e dei ricercatori che vengano a svolgere la loro attività in Italia, acquisendo la residenza fiscale nel territorio dello Stato, sono imponibili ai fini delle imposte dirette per il 10% e non concorrono alla formazione del valore della produzione netta dell’”imposta regionale sulle attività produttive” (IRAP)”.
Per leggere la circolare dell’agenzia delle entrate, si clicchi qui.
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