Attività di insegnamento e professione forense: tra compatibilità e incompatibilità

Sono un dirigente scolastico titolare di un istituto secondario di II grado e, allo stesso tempo, sono reggente di un istituto comprensivo. In ambedue gli istituti insegnano docenti che risultano essere contemporaneamente iscritti all’albo degli avvocati. Vorrei conoscere il parere del Vs. esperto in merito alla compatibilità o incompatibilità intercorrente tra l’attività di insegnamento e lo svolgimento della professione forense.

L’esperto risponde

L’attività di insegnamento nella scuola di Stato e il contestuale svolgimento della professione di avvocato rileva, ad oggi, la condizione di compatibilità o, al contrario, quella di incompatibilità, in conseguenza di specifici requisiti che il soggetto interessato, di volta in volta, possiede o meno. 

Ab initio, la norma intesa a disciplinare la fattispecie in discorso era l’art. 3 del Regio Decreto-Legge 27 novembre 1933, n. 1578,convertito, con modificazioni, dalla L. 22 gennaio 1934, n. 36, che:

– prevedeva, in via generale, la incompatibilità tra lo svolgimento della professione di avvocato e la sussistenza di un impiego pubblico;
– prevedeva, altresì, un’unica eccezione al predetto divieto: ammetteva la compatibilità tra funzione docente e professione forense soltanto per “i professori e gli assistenti delle Università  e  degli  altri Istituti superiori ed  i  professori  degli  Istituti  secondari  del Regno”. 

La S.C. di Cassazione, con la sentenza del 12.11.2010, n. 22623, a Sezioni riunite, nell’interpretare la norma citata, estendeva la compatibilità – quella sub b) – anche agli insegnanti di scuola elementare, in forza delle seguenti argomentazioni:

– i docenti di scuola elementare, al pari dei colleghi degli istituti secondari, godono della medesima “libertà di insegnamento” costituzionalmente garantita ed esercitano la stessa “funzione docente” che è unitariamente disciplinata;
– Inoltre, la lettura, costituzionalmente orientata della norma, è intesa ad evitare una “discriminazione irragionevole e per questo in contrasto con un altro principio costituzionale, quello di uguaglianza”.

Dunque, a motivo della riconosciuta situazione di compatibilità, la sentenza consentiva, ai docenti delle scuole statali di ogni ordine e grado, l’attività di insegnamento e il concomitante esercizio della professione di avvocato.

Il descritto panorama legislativo e giurisprudenziale subisce, con l’entrata in vigore della legge 31 dicembre 2012, n. 247- Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense – un notevole cambiamento. 

La nuova norma, con l’art. 18, individua le diverse attività lavorative incompatibili con la professione di avvocato e, tra queste, “… qualsiasi attività di lavoro subordinato  anche  se  conorario di lavoro limitato” (cfr. co.1, lett. d). Subito dopo, però, con l’art. 19, co.1, dispone per una eccezione: “… l’esercizio della professione di avvocato è compatibile con l’insegnamento o la ricerca in materie giuridiche nell’università, nelle scuole secondarie pubbliche o private parificate e nelle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici”. Ed è su quest’ultimo aspetto che torna la S.C. di Cassazione, a Sezioni riunite, con la sentenza del 28.10.2015. n. 21949, al fine di decidere se l’eccezione prevista dalla disposizione legislativa abbia carattere estensivo, cioè possa essere applicata anche a soggetti non espressamente indicati nel dettato normativo. La S.C., richiamando l’art. 19 della legge ne rileva il carattere non estensivo. La deroga, infatti, ha valore solo per i soggetti individuati in base a due caratteristiche tassative, ovvero:-        Il luogo nel quale l’insegnamento o la ricerca si svolge (nelle Università, nelle scuole secondarie e nelle istituzioni di ricerca e sperimentazione pubblici);-        L’ambito disciplinare dell’insegnamento o della ricerca che, per espressa, specifica e puntuale previsione, è esclusivamente quello delle “materie giuridiche”. Come dire, solo chi insegna “materie giuridiche” può, al contempo, esercitare la professione forense. Infine la sentenza, con espresso riferimento all’art. 65, chiarisce che, per gli avvocati iscritti all’albo prima dell’entrata in vigore della legge in questione, cioè in data anteriore al 2 febbraio 2013, continua da applicarsi la vecchia normativa: possono esercitare la professione forense anche nelle ipotesi di non insegnamento di materie giuridiche.      

L’ambito scolastico  
Alla luce della normativa illustrata, è possibile individuare le diverse situazioni che potranno verificarsi in ambito scolastico. 

1. La prima situazione, la più semplice, concerne il docente che non insegna materie giuridiche e risulta iscritto all’albo degli avvocati dopo l’entrata in vigore della legge n. 247/2012. Questi non potrà essere autorizzato allo svolgimento della professione forense.
2. La seconda situazione riguarda il docente che, pur non insegnando materie giuridiche, ha conseguito l’iscrizione all’albo degli avvocati in data precedente  all’entrata in vigore della legge n. 247/2012. Questi potrà essere autorizzato allo svolgimento della professione forense. La sua condizione, infatti, ricade ed è disciplinata, ancora, dal R.D. n.1578/1933.3.   
3. La terza situazione attiene al docente che insegna materie giuridiche ed ha ottenuto l’iscrizione all’albo dopo l’entrata in vigore della legge n. 247/2012. Questi potrà essere autorizzato alla contestuale effettuazione della professione forense.  

Un’ultima notazione. Le autorizzazioni che il dirigente scolastico sarà chiamato a rilasciare nei confronti dei docenti sub punti 2 e 3, in risposta alle apposite ed obbligate richieste degli stessi (cfr.art.508,co.15, D.lgs.n.297/94), dovranno assicurare, comunque, il rispetto dei seguenti requisiti:

– Lo svolgimento della professione forense deve essere svolta e posta al di fuori dell’orario di insegnamento e, al contempo, non deve arrecare pregiudizio alcuno  alla corretta prestazione dell’attività istituzionale; prestazione che deve continuare ad essere effettuata nella piena osservanza dei canoni di tempestività, puntualità e correttezza;
– La professione forense, inoltre, deve essere svolta tenendo conto di un duplice divieto: non assumere il patrocinio legale in controversie in cui è parte la pubblica amministrazione scolastica; non accettare incarichi conferiti dalla stessa pubblica amministrazione scolastica (cfr. art.1, comma 56-bis, L. 662/1996).