Anche gli esiti degli scrutini esposti all’albo della scuola

Il Garante della privacy ha pubblicato (www.garanteprivacy.it) un interessante vademecum per la scuola “La privacy tra i banchi di scuola” con il quale riassume tutte le regole riguardanti il trattamento dei dati personali degli studenti, di cui riporta anche i riferimenti normativi.

Tra le altre disposizioni richiamate ce ne è una di forte attualità che riguarda la conclusione dell’anno scolastico: l’esposizione dei quadri finali degli esiti scolastici.

Come si sa, il Regolamento sulla valutazione (DPR 122/2009) ha definitivamente chiarito che gli esiti finali degli esami di primo e di secondo ciclo sono da rendere pubblici.

E quelli degli scrutini delle classi intermedie?

Il Regolamento tace, ma, in compenso, parla invece il Garante della privacy che in proposito afferma Non esiste alcun provvedimento del Garante che imponga di tenere segreti i voti dei compiti in classe e delle interrogazioni, gli esiti degli scrutini o degli esami di Stato, perché le informazioni sul rendimento scolastico sono soggette a un regime di trasparenza.

Dopo aver ricordato che attualmente la conoscibilità dei risultati degli esami di maturità è stabilita dal Ministero dell’istruzione, aggiunge che per il principio di trasparenza a garanzia di ciascuno, i voti degli scrutini e degli esami devono essere pubblicati nell’albo degli istituti, prestando, comunque attenzione a non fornire – anche indirettamente – informazioni sulle condizioni di salute degli studenti, o altri dati personali non pertinenti.

Ad esempio, il riferimento alle “prove differenziate” sostenute dagli studenti portatori di handicap non va inserito nei tabelloni affissi all’albo dell’istituto, ma deve essere indicato solamente nell’attestazione da rilasciare allo studente.