Abilitazione docenti: i titoli acquisiti in Romania non hanno valore in Italia. La nota del Miur

Con nota prot. 5636 del 2 aprile 2019 il Miur, Direzione Generale degli ordinamenti, ha messo fine ad una situazione che da tempo aveva sollevato notevoli perplessità. Ci riferiamo all’abilitazione che molti docenti italiani riuscivano ad ottenere da università rumene, frequentandone le lezioni, come riferito da molti interessati, a volte anche soltanto per pochi giorni.

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Il sistema lo conosciamo bene: alcuni docenti italiani, grazie all’organizzazione predisposta da apposite agenzie, partivano spesso in pullman per la Romania, dove soggiornavano per una settimana o due per frequentare corsi ad hoc, per poi ritornare in Italia con il sospirato “pezzo di carta”.

Naturalmente questo “turismo scolastico” speciale aveva dei costi non indifferenti, dell’ordine di diverse migliaia di euro, ma a quanto sperato dagli interessati sembravano soldi ben spesi, in quanto quei percorsi rumeni, denominati “Programului de studi psichopedagogice, Nivelul I e Nivelul II”, potevano avere piena efficacia in Italia, previa richiesta di riconoscimento.

Si è trattato di un business non indifferente per questi corsi pubblicizzati anche su alcuni importanti siti web che si occupano di scuola.

Da tempo, a cominciare dal 2016, il Miur però aveva avviato verifiche sulla validità dei titoli conseguiti, congelando nel frattempo circa 4 mila richieste di riconoscimento.

Vi era stata una complessa interlocuzione con il Ministero dell’istruzione rumeno conclusasi l’anno scorso con una formale precisazione dello stesso, secondo cui, in attuazione della Direttiva UE 2005/36/CE “il riconoscimento di qualifiche professionali per i cittadini che hanno studiato in Romania, al fine di svolgere attività didattiche all’estero, si rilascia al richiedente solo nel caso in cui quest’ultimo ha conseguito in Romania sia studi di istruzione secondaria superiore/post secondaria sia studi universitari”.

In poche parole, il solo titolo rilasciato a docenti italiani da università rumene poteva avere valore soltanto se preceduto e accompagnato dal diploma di istruzione secondaria conseguito in Romania; conseguentemente il ministero rumeno non lo ha riconosciuto.

Per tutto questo, dopo avere ottenuto anche il parere favorevole della Avvocatura dello Stato, il Miur ha dichiarato che “le istanze di riconoscimento presentate sulla base dei suddetti titoli sono da considerarsi rigettate”.

Per quanto riguarda i titoli di sostegno, viene sottolineato come non vi sia corrispondenza tra l’ordinamento scolastico italiano e quello rumeno, in cui i soggetti con disabilità frequentano apposite scuole speciali, a differenza di quanto avviene in Italia con l’integrazione nelle classi comuni degli alunni disabili o con bisogni educativi speciali.

Il MIUR  ha chiesto anche il parere del CIMEA (Centro di Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche) che ha chiarito che la qualifica acquisita nei corsi di formazione psicopedagogica “Adeverinta” non è titolo sufficiente per l’esercizio della professione di insegnante.