A scuola si può entrare mentendo e tanti onesti restano fuori. La lettera di un dirigente scolastico

Riceviamo e pubblichiamo volentieri la lettera di un dirigente scolastico, Carlo Braga dell’ITC Salvemini, in merito alla sentenza che ha stabilito la reintegra di una bidella sul posto di lavoro, licenziata dal lui stesso per un precedente penale di furto omesso nella domanda di assunzione. Il giudice del lavoro ha reintegrato la collaboratrice scolastica con il pagamento delle mensilità perse.

È uno sfogo, oggi ho appreso che per accedere agli incarichi scolastici si può dichiarare il falso!
Bisogna mettersi d’accordo e definire una volta per tutte se nella scuola per accedere all’eventuale assunzione si può dichiarare il falso senza subirne alcuna conseguenza.

La recente esperienza sembrerebbe confermare che dichiarare il falso è lecito, pur essendo un reato, e se la scuola si attiva per dimostrare l’illecito è chiamata a pagarne anche le conseguenze.

Un supplente, quando all’assunzione sottoscrive il contratto individuale di lavoro, redige contestualmente la dichiarazione sostitutiva di certificazione, in cui deve dichiarare se ha o non ha procedimenti penali in corso e se ha o non ha riportato condanne penali, naturalmente il tutto a tutela della scuola, degli studenti e delle famiglie.

La scuola attua i controlli a norma di legge chiedendo copia del Casellario Giudiziale della Procura della Repubblica.

Accade che il supplente risulta aver dichiarato il falso, essendo presente nel Casellario, un reato e la conseguente condanna erogata, non corrispondente a quanto dichiarato.

Secondo logica, e a norma di legge, se le dichiarazioni riportate al momento dell’assunzione risultano false, poiché l’interessato ha taciuto le condanne penali riportate, il Dirigente scolastico deve attuare i comportamenti conseguenti.

In particolare, sul piano tecnico, il DM 640/2017, art. – 8 comma 4 e 5 prevede che ”/e autodichiarazioni mendaci o la produzione di certificazioni false o, comunque, la produzione di documentazioni false comportano l’esclusione dalla procedura di cui al presente decreto per tutti i profili e graduatorie di riferimento, nonché la decadenza dalle medesime graduatorie, nel caso di inserimento nelle stesse, e comportano, inoltre, l’irrogazione delle sanzioni di cui alla vigente normativa, come prescritto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445.” e “tutti gli aspiranti sono inclusi nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L’amministrazione, in qualsiasi momento, può disporre, con provvedimento motivato, l’esclusione degli aspiranti non in possesso dei citati requisiti di ammissione”

Purtroppo l’esperienza mi mostra che seguire il dettato della norma è di fatto il comportamento scorretto!

Infatti la recente sentenza del Giudice del Lavoro (358/19), chiamato ad esprimersi sul caso affrontato, in cui ho interrotto il contratto e depennato dalla graduatoria la persona in questione, non solo ha disposto il reinserimento dell’interessato in tutte le graduatorie da cui era stato escluso, ma ha anche condannato l’Amministrazione al pagamento delle mancate retribuzioni dalla data della risoluzione del contratto, con tanto di interessi legali.

Ora mi chiedo qual è il senso di tale decisione?

L’ipergarantismo e la negazione del merito che imperversa per il personale della scuola può veramente raggiungere livelli inattesi ma decisioni come queste hanno risvolti ben più ampi del singolo caso.
Si deve considerare cosa vuol dire avere nella scuola personale che, per essere assunto, ha dichiarato il falso in merito ai reati commessi col rischio di avere un gran numero di assunzioni basate anche su titoli falsi e dichiarazioni mendaci.
Si deve considerare che tali situazioni ledono il tessuto profondo di lealtà e legalità che devono contraddistinguere tutta la pubblica amministrazione e la scuola in particolare.
Si deve considerare cosa vuol dire imporre alle scuole l’assunzione da graduatorie in cui è inutile distinguere fra persone oneste e disoneste creando di fatto corsie preferenziali per I disonesti.
Si deve considerare la profonda demotivazione che si determina in tutto il personale scolastico che giornalmente fa il proprio lavoro con onestà e fatica.
Confido che l’Amministrazione non si fermi e che nel ricorso in appello ribalti questa assurda decisione sia per la credibilità dell’Amministrazione stessa, sia per porre le condizioni inalienabili di legalità necessarie per l’accesso alla scuola .

Carlo Braga
Dirigente scolastico