Decreto PA convertito in legge: novità su ferie, scuole paritarie e graduatorie dei docenti

Il Decreto legge 144/2026, il cosiddetto “Decreto P.A.”, è diventato legge. Il provvedimento è stato convertito nella legge n. 174 del 5 ottobre 2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 6 ottobre. Tra le disposizioni contenute nel testo alcune riguardano direttamente il mondo della scuola: dalle ferie non godute nel pubblico impiego alle scuole paritarie, fino alle regole sulla cancellazione dei docenti dalle graduatorie dopo il superamento del periodo di prova.

Ferie non godute: quando è possibile l’indennità

Una prima novità riguarda il trattamento delle ferie nel settore pubblico. L’articolo 1, commi 1 e 2, interviene sull’articolo 5, comma 8, del decreto-legge n. 95/2012, ponendo in capo al datore di lavoro la responsabilità di garantire al personale la possibilità di fruire pienamente delle ferie, dei riposi e dei permessi ai quali ha diritto.

Il principio previsto dalla nuova disposizione è che le ferie possano essere sostituite dalla relativa indennità economica soltanto in caso di cessazione del rapporto di lavoro.

C’è però un altro passaggio rilevante. Il datore di lavoro è tenuto a invitare formalmente il personale a usufruire delle ferie annuali. Qualora il lavoratore decida consapevolmente di non fruirne, al momento della cessazione del rapporto non avrà diritto al trattamento economico sostitutivo.

Spetterà al dirigente provare le circostanze che giustificano l’impossibilità di riconoscere l’indennità sostitutiva.

Le nuove disposizioni si applicano alle ferie maturate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione.

È prevista, tuttavia, un’eccezione che interessa direttamente il personale scolastico precario. La norma non si applica ai docenti e ATA con supplenza breve e saltuaria né ai docenti con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli nei quali è consentito a questo personale usufruirne.

Scuole paritarie, prorogato per due anni il regime straordinario

Novità anche per le scuole paritarie. L’articolo 5, comma 1, proroga per altri due anni scolastici, 2026/27 e 2027/28, il regime straordinario previsto dall’articolo 1, comma 4-ter, della legge n. 62 del 2000.

La disposizione riguarda, ai soli fini del riconoscimento o del mantenimento della parità scolastica, i docenti non abilitati che abbiano prestato servizio nelle scuole paritarie per almeno tre anni, anche non continuativi, nei dieci anni precedenti e la cui iscrizione ai percorsi abilitanti non sia stata accolta a causa della mancanza dell’offerta formativa.

La proroga consente dunque di continuare a considerare tale servizio anche negli anni scolastici 2026/27 e 2027/28 secondo il regime straordinario previsto dalla normativa.

Docenti, cambia la cancellazione dalle graduatorie dopo il periodo di prova

Un terzo intervento riguarda le graduatorie dei docenti.

L’articolo 5, comma 2, modifica l’articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. La novità interviene sugli effetti conseguenti al superamento del periodo di prova.

Il docente che abbia superato il test finale e ottenuto una valutazione finale positiva viene cancellato dalle graduatorie ad esaurimento e dalle graduatorie di istituto nelle quali risulta iscritto.

La cancellazione, invece, non riguarda più le graduatorie dei concorsi ordinari.

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