Rinnovare i contratti collettivi della scuola oltre l’economico: qualche opportunità da non perdere per far funzionare meglio le scuole
di Fabio Cannatà*
Il 1° aprile 2026 è stata sottoscritta l’ipotesi di accordo per la parte economica del CCNL del comparto Istruzione e ricerca 2025–2027. Tale ipotesi attribuisce al personale delle istituzioni scolastiche (docenti e ATA), ricercatori e tecnici-amministrativi di università, enti di ricerca e AFAM incrementi stipendiali medi di 137 euro mensili lordi.
Non si può non notare e non apprezzare l’accelerazione che è stata impressa alla contrattazione collettiva nazionale della scuola, tanto che sembra avvicinarsi ormai il riallineamento tra il periodo di vigenza del contratto e l’anno scolastico in corso con conseguente superamento dell’ultrattività (almeno per il personale del comparto). Va ricordato, infatti, che il 23 dicembre 2025 è stato sottoscritto il CCNL 2022–2024 dello stesso comparto, rilevante soprattutto per quanto riguarda il trattamento economico del personale, e che il 20 aprile 2026 si è svolta la terza seduta della sessione negoziale finalizzata alla sottoscrizione dell’ipotesi di CCNL dell’area Istruzione e ricerca 2022-2024, iniziata il 16 marzo 2026 (il contratto del triennio 2019-2022 è stato firmato il 7 agosto 2024).
Questa accelerazione è per molti versi encomiabile, come lo è il tentativo di rendere disponibili nei tempi più brevi gli incrementi stipendiali. Non si può, però, non sottolineare che la negoziazione della cosiddetta parte economica di un contratto non dovrebbe procedere disgiuntamente dal rinnovo della parte normativa: il rischio, infatti, è quello di snaturare l’equilibrio del rapporto sinallagmatico dare-avere; il rischio è anche quello per cui, messe al sicuro le (poche) risorse per gli incrementi retributivi, il rinnovo della parte normativa del contratto si risolva in scelte poco innovative.
Ma, comunque, visto che il tavolo negoziale del comparto, sottoscritta la parte economica del contratto, si sta occupando della parte normativa, sarebbe utile che in tale contesto si prendessero in considerazione alcuni aspetti che avrebbero potuto forse essere oggetto di revisione, se non di vera e propria disciplina, già a partire dal CCNL 2006-2009 (per molti istituti normativi ancora vigente). Un esempio: le ore dei docenti riservate alle attività funzionali all’insegnamento, attualmente disciplinate dall’art. 44 del CCNL 2019-2021.
In estrema sintesi: le attività dei docenti non destinate all’insegnamento, che hanno carattere collegiale, sono quantificate in ore dal contratto nel loro limite massimo, vale a dire 40 ore per la partecipazione dei docenti alle riunioni del Collegio dei docenti e 40 ore per la partecipazione dei docenti alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione, inclusi i gruppi di lavoro operativo per l’inclusione. Le ore che non sono utilizzate per tali finalità possono essere destinate alle attività di formazione programmate annualmente dal collegio dei docenti nel PTOF. Oltre tali limiti il dipendente ha diritto alla corresponsione del salario accessorio, limiti che proprio per questo motivo non vengono di fatto mai superati, vista la consistenza del fondo MOF da cui ricavare le necessarie risorse.
Non sfugge una contraddizione: se solo quanto residua delle ore destinate alle attività collegiali è utilizzabile per la partecipazione dei docenti alle attività di formazione in servizio e se tale attività è “obbligatoria, permanente e strutturale” (art. 1, c. 124 L. 107/2015), la formazione in servizio è effettivamente un obbligo per il personale docente, oppure solo un’attività eventuale e residuale? Tale ultima qualificazione contrasterebbe in modo stridente non solo e non tanto con le dichiarazioni roboanti di principio sulla rilevanza della formazione in servizio del personale della scuola, quanto e soprattutto striderebbe con le ingenti risorse finanziarie che sono state vincolate negli ultimi anni a rendere effettiva questa leva di miglioramento della professionalità dei docenti e, quindi, del servizio di istruzione e formazione. Tante risorse finanziarie per la formazione in servizio dei docenti e un contratto dei docenti stessi che riserva a tali attività solo quanto eventualmente resta dalle attività funzionali all’insegnamento… Del resto dare-avere: pretendere obbligo di formazione non può essere disgiunto dal riconoscimento economico dell’adempimento di tale obbligo.
Appare, del resto, ugualmente inadeguata la dotazione oraria effettivamente riservata all’efficace funzionamento dei gruppi di lavoro operativo per l’inclusione. Se si considera il numero di GLO che ogni scuola è chiamata a svolgere ogni anno per un pieno riconoscimento del diritto all’inclusione degli studenti con disabilità, ne consegue un quadro dissonante in cui si impone una scelta nella distribuzione delle 40 ore: priorità ai consigli di classe o ai GLO? Ecco un altro caso in cui si riconosce l’importanza di uno strumento e non si costruiscono le condizioni per cui tale strumento funzioni al meglio.
Formazione dei docenti e inclusione: due dimensioni su cui qualsiasi governo non può che impegnare il proprio programma per il miglioramento dell’istruzione. Non basta, però, mettere a disposizione risorse finanziarie o formulare norme innovative se poi il contratto della scuola non contribuisce a rendere effettivo il migliore utilizzo delle stesse, anzi talora sembra ostacolarlo.
Non possiamo che arrivare ad una conclusione: le 40 ore + 40 ore sono preziose e vanno centellinate, tenendo conto delle priorità, vista la lunghezza della coperta. Questo suggerisce un’altra criticità su cui lavorare: le ore per attività funzionali non svolte per ragioni meritevoli di considerazione non sono di fatto esigibili a titolo di recupero orario. Cosa succede, infatti, se un docente, che ha pure svolto le proprie ore di insegnamento mattutine, chiede di assentarsi, per validi motivi, alle attività funzionali collegiali pomeridiane? Considerata l’infungibilità tra ore di insegnamento e ore funzionali (non si può recuperare 1 ora di attività funzionale/mela con 1 ora di insegnamento/pera, art. 16 CCNL 2006-2009), l’unica modalità per recuperare le ore funzionali non svolte è quella del recupero in attività collegiali per cui era stato previamente disposto l’esonero per il docente al fine di evitare il superamento del limite delle 40 ore. Di fatto, queste sono ore di permesso che si fruiscono e non si recuperano, indipendentemente dalla volontà dei docenti.
Come già detto prima, la sessione negoziale dovrebbe riguardare contestualmente sia le norme che disciplinano il trattamento retributivo sia quelle che disciplinano gli aspetti cosiddetti giuridici: l’auspicio è che finalmente sia messa in discussione la relazione poco stipendio–pochi obblighi, visto che ci sono molti docenti che, pur ricevendo poco stipendio, partecipano lo stesso ad attività di formazione e ai GLO indipendentemente dal calcolo delle ore e solo per garantire i diritti di tutti gli studenti e la qualità della nostra scuola. Questi docenti meriterebbero maggiore attenzione e maggiore rispetto.
*dirigente scolastico
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