
Sicurezza: oltre 12mila e 600 classi superano i limiti dell’indice di deflusso

La questione dell’affollamento delle aule scolastiche e del deflusso dalle stesse in caso di emergenza (incendio o terremoto) è disciplinata dalle norme antincendio che all’art. 5.0 del decreto ministeriale 26 agosto 1992 del Ministero degli Interni prevede che nelle aule scolastiche il massimo affollamento ipotizzabile è fissato in 26 persone/aula.
Ovviamente l’indice, indipendentemente dal numero delle persone presenti nell’aula, si riferisce alle situazioni (pressoché generalizzate) di aule con una sola porta di uscita.
In base a quell’indice e soltanto ai fini delle norme antincendio per il deflusso in caso di emergenza, nell’aula dovrebbero esserci fino ad un massimo di 25 alunni più l’insegnante oppure un massimo di 24 alunni se oltre all’insegnante di classe sia presente anche il docente di sostegno.
Tenendo conto di queste variabili, nelle scuole statali dell’anno scolastico 2023-24, secondo i dati del Portale unico del MIM, erano 12.593 le classi con oltre 25 alunni per classe su un totale di 367.717 alunni, pari al 3,4%, che si troverebbero, pertanto, in situazione non conforme alla norma antincendio secondo l’indice di deflusso previsto (25 alunni + l’insegnante).
Nelle scuole dell’infanzia sono 1.614 su 40.567 (4%) le sezioni con un numero di bambini superiore a 25; nelle scuole primarie sono 1.283 su 123.409 (1%).
Nelle scuole secondarie la situazione è la seguente: nel primo grado sono 1.598 classi su 77.311 (2%), nel secondo grado sono 8.098 classi su 126.430 (6,4%).
In queste situazioni vi sono responsabilità del dirigente scolastico nella sua veste di datore di lavoro?
“Il massimo affollamento ipotizzabile è fissato in 26 persone/aula. Qualora le persone effettivamente presenti siano numericamente diverse dal valore desunto dal calcolo effettuato sulla base della densità di affollamento, l’indicazione del numero di persone deve risultare da apposita dichiarazione rilasciata sotto la responsabilità del titolare dell’attività” (decreto ministero interno 26.8.1992 – Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica).
Per approfondimenti:
– Dossier edilizia scolastica. Nove edifici su 10 non sono a norma di sicurezza. E ora?
– Edifici scolastici: il 90% non è a norma di sicurezza
– Emergenza edilizia scolastica. Oltre 14 mila edifici non hanno nessuna delle certificazioni per la sicurezza di competenza di Comuni e Province
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