Le nuove Indicazioni potrebbero contrastare con il Regolamento dell’autonomia scolastica

La revisione di un impianto articolato e complesso come quello delle Indicazioni nazionali per il curricolo è un lavoro ciclopico, che inoltre ha una serie di implicazioni di non poco conto. Chissà se quando si è deciso di mettervi mano ci fosse una piena consapevolezza di questo. Vediamo alcune di queste implicazioni.

Le Indicazione Nazionali per il Curricolo, emanate nel 2012, prevedono nella parte introduttiva che “Nel rispetto e nella valorizzazione dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, le Indicazioni costituiscono il quadro di riferimento per la progettazione curricolare affidata alle scuole.

Sono un testo aperto, che la comunità professionale è chiamata ad assumere e a contestualizzare, elaborando specifiche scelte relative a contenuti, metodi, organizzazione e valutazione coerenti con i traguardi formativi previsti dal documento nazionale.

L’impianto che si prospetta con le nuove Indicazioni Nazionali, almeno per quel poco che al momento se ne sa, potrebbe contrastare con l’assunto sopra richiamato. Ma certamente potrebbe bastare una semplice nuova introduzione per modificare o cancellare quel testo impregnato di autonomia.

Non sarà, invece, né semplice né immediato cambiare – se fosse questa la volontà – il Regolamento per l’autonomia delle istituzioni scolastiche (DPR 275/1999), in particolare, nella parte in cui (art. 8) definisce il rapporto di competenza tra il livello nazionale (Ministro) e il livello periferico (istituzioni scolastiche).

“Il Ministro della pubblica istruzione, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari sulle linee e sugli indirizzi generali, definisce … sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, per i diversi tipi e indirizzi di studio:

  1. a) gli obiettivi generali del processo formativo;
  2. b) gli obiettivi specifici di apprendimento relativi alle competenze degli alunni;
  3. c) le discipline e le attività costituenti la quota nazionale dei curricoli e il relativo monte ore annuale;

…… Le istituzioni scolastiche determinano, nel Piano dell’offerta formativa il curricolo obbligatorio per i propri alunni in modo da integrare … la quota definita a livello nazionale con la quota loro riservata che comprende le discipline e le attività da esse liberamente scelte”

Se prendesse piede l’impostazione prescrittiva dei nuovi contenuti di insegnamento, probabilmente la pubblicazione delle nuove Indicazioni Nazionali dovrebbe essere preceduta o accompagnata da una revisione normativa del Regolamento dell’autonomia delle Istituzioni scolastiche relativamente all’art. 8, ma forse anche all’art. 3 relativo al Piano triennale dell’offerta formativa laddove prevede che “Il piano è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi, determinati a livello nazionale ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell’ambito della loro autonomia”. Anche l’art. 4 (Autonomia didattica) dovrebbe essere rivisto nella parte in cui prevede che “Le istituzioni scolastiche, … concretizzano gli obiettivi nazionali in percorsi formativi funzionali alla realizzazione del diritto ad apprendere e alla crescita educativa di tutti gli alunni”. Fine dell’autonomia didattica, almeno di quella che abbiamo conosciuto negli ultimi decenni? Non è detto che siano queste le intenzioni, ma certamente il livello di attenzione è, e deve essere, alto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA