
Se la conversione dei decreti-legge forza il dettato costituzionale

“Quando, in casi straordinari di necessità e di urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni. I decreti perdono efficacia sin dall’inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione” (art. 77 della Costituzione).
Il ricorso eccessivo ai decreti-legge da parte dei Governi da anni è stigmatizzato dai Presidenti della Repubblica che cercano di mantenerli nell’ambito straordinario di necessità e urgenza, come disposto dalla Costituzione.
Ma i decreti, una volta superato il controllo presidenziale con la loro promulgazione, sono spesso l’occasione in sede di conversione da parte del Parlamento per andare oltre, sfruttando le prerogative parlamentari. Nelle leggi di conversione si trovano, infatti con frequenza commi bis, ter, ecc, o articoli bis, ter, ecc. che testimoniano questo modo di procedere.
Se a volte quei commi/articoli bis ecc. sono soltanto il perfezionamento logico o lessicale del testo del DL, in altri momenti, invece, i nuovi commi o articoli bis ecc, sono un ampliamento del DL, un ex-novo che sembra sfruttare l’occasione del DL in conversione per integrare o arricchire, forse oltre lo stato di necessità e urgenza, il testo iniziale del decreto-legge.
Se prendiamo ad esempio l’attuale decreto-legge 71/24 da convertire entro fine mese, il nuovo testo emendato, pressoché definitivo, contiene alcune prove tangibili di questa possibile forzatura.
L’articolo 7bis (Riordino dell’Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa) difficilmente può essere catalogato come norma straordinaria di necessità e urgenza, ma sembra essere invece funzionale a rivedere gli assetti dell’Indire, l’Istituto a cui in altra parte del DL (articoli 6 e 7) si affida con implicita fiducia di competenza e funzionalità l’attività di formazione per la specializzazione nel sostegno ad alunni con disabilità.
Più correttamente le disposizioni dell’art. 7bis dovrebbero essere collocate in un disegno di legge, anziché nel decreto-legge.
Analogamente per commi 7bis, 7ter, 7quater dell’art. 9 circa i criteri per l’accertamento della disabilità connessa aidisturbi dello spettro autistico, al diabete di tipo 2 e alla sclerosi multipla.
Vale anche per il comma 01 dell’art. 14 che modifica i criteri delle graduatorie del personale all’estero, già normato dal decreto legislativo 64/2017.
Infine, l’articolo 14quater è addirittura una norma di riassetto del Ministero dell’istruzione, a livello periferico e centrale, con previsione di re-istituzione di tre direzioni generali territoriali, già soppresse una decina di anni fa, con conseguenze sull’assetto dello stesso MIM.
Per tutte queste norme oggetto di emendamenti al DL 71 sembra molto difficile individuare la natura straordinaria di necessità e urgenza riconosciuta nel testo iniziale del decreto.
Il Presidente della Repubblica promulgherà la legge di conversione o rimanderà il testo alle Camere?
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