Concorsi dirigenti scolastici: due emendamenti potrebbero salvare i candidati bocciati e bloccare il nuovo concorso

Due emendamenti al decreto-legge 176/2022, “aiuti-quater” presentati da senatori di Fratelli d’Italia, stanno creando disorientamento e critiche nel mondo della scuola e tra i numerosi aspiranti all’annunciato concorso per il reclutamento di nuovi dirigenti scolastici. I due emendamenti sono pressoché identici e prevedono per candidati non vincitori dei precedenti concorsi per dirigenti scolastici un corso intensivo di formazione di 120 ore con prova finale e inserimento in coda nella attuale graduatoria di merito del concorso per dirigenti scolastici bandito nel novembre 2017, ai fini dell’immissione in ruolo.

Quel concorso prevedeva inizialmente 2.416 posti, portati successivamente a 2900. Il decreto- legge 135 che nel 2018 aveva modificato la procedura prevista dal bando all’art. 10 disponeva che “I candidati sono dichiarati vincitori e assunti, secondo l’ordine della graduatoria di ammissione al corso, nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili”.

In forza di questa disposizione, dal 2019-20 al 2022-23 sono già stati immessi nei ruoli di dirigente scolastico complessivamente 3.279 candidati (ben oltre i 2.900 previsti), e altri 184 candidati sono tuttora in graduatoria. Il bando del concorso prevede che “La graduatoria generale di merito ha durata sino all’approvazione della graduatoria successiva”. L’annunciato nuovo concorso per dirigenti scolastici, se tutto andrà bene, potrà disporre della graduatoria dei vincitori tra due anni; nel frattempo l’attuale graduatoria di merito, che ha consentito di nominare vincitori ben più dei 2900 posti inizialmente previsti, consentirà di nominare anche quei 184 tuttora iscritti, e al settembre 2023 ci potrebbe essere posto per altri 150-200 candidati salvati dagli emendamenti.

Ma chi sono questi candidati che verrebbero salvati dagli emendamenti?

In uno dei due emendamenti si prevede: “Il corso è riservato ai soggetti che abbiano sostenuto la prova scritta e che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già ricevuto una sentenza favorevole in primo grado o abbiano, comunque, un contenzioso giurisdizionale in atto, avverso il succitato concorso per mancato superamento della prova scritta o di quella orale”.

Nel secondo emendamento si prevede addirittura: “Il corso è riservato ai soggetti che abbiano sostenuto almeno la prova scritta.”.

Due considerazioni si impongono.

Nel caso che i due emendamenti vengano approvati si potrebbe formare una graduatoria aggiuntiva di centinaia (o migliaia) di candidati salvati (dei tre concorsi 2011, 2015, 2017) con il rischio/tentazione di mantenere in vita la graduatoria arricchita fino al suo esaurimento, rimandando sine die il bando del nuovo concorso.

C’è una considerazione amara in tutto questo. Il salvataggio di candidati non vincitori di concorso e nemmeno idonei nega il merito, mortifica l’intero sistema, nega la forza del diritto e avalla il principio che, come nell’abusivismo edilizio, il condono prima o poi salva chi non ha rispettato le regole.

Di seguito i testi degli emendamenti.

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13.0.23 (testo 2)

Bucalo, Iannone, Marcheschi, Gelmetti, Ambrogio, Mennuni, Nocco, Marti

Dopo l’articolo inserire il seguente:

Articolo 13-bis

(Disposizioni in materia di istruzione)

            1.Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell’azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti dei contenziosi pendenti relativi ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, o il Decreto direttoriale del 20 luglio 2015, n. 499 o il Decreto Direttoriale del 23 novembre 2017, 4 serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, con decreto del Ministro dell’Istruzione e del Merito , da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione su base regionale di 120 ore con prova finale, come già disciplinato dal comma 88 dell’articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, e con punteggio d’inserimento da computarsi in coda nella graduatoria finale. Il corso è riservato ai soggetti che abbiano sostenuto almeno la prova scritta. I soggetti selezionati con la presente procedura sono successivamente immessi in ruolo a seguito dello scorrimento dell’attuale graduatoria di merito del concorso di cui al predetto decreto direttoriale.

  1. All’attuazione delle procedure di cui al comma precedente si provvede con le risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  2. Alle immissioni in ruolo si provvede con le assunzioni autorizzate per effetto dell’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

13.0.23

Bucalo, Iannone, Marcheschi, Gelmetti, Ambrogio, Mennuni, Nocco

Dopo l’articolo inserire il seguente:

Art. 13-bis.

(Disposizioni in materia di istruzione)

  1. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell’azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti dei contenziosi pendenti relativi ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, o il decreto direttoriale del 20 luglio 2015, n. 499 o il decreto direttoriale del 23 novembre 2017, 4 serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, con decreto del Ministro dell’Istruzione e del Merito, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione su base regionale di 120 ore con prova finale, come già disciplinato dal comma 88 dell’articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, e con punteggio d’inserimento da computarsi in coda nella graduatoria finale. Il corso è riservato ai soggetti che abbiano sostenuto la prova scritta e che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già ricevuto una sentenza favorevole in primo grado o abbiano, comunque, un contenzioso giurisdizionale in atto, avverso il succitato concorso per mancato superamento della prova scritta o di quella orale. I soggetti selezionati con la presente procedura sono successivamente immessi in ruolo a seguito dello scorrimento dell’attuale graduatoria di merito del concorso di cui al predetto decreto direttoriale.
  2. Alla copertura delle attività di formazione, che non devono, comunque, comportare ulteriori spese rispetto a quelle già programmate, si provvede, mediante totale auto finanziamento dello stesso da parte dei ricorrenti.
  3. Alle immissioni in molo si provvede con le assunzioni autorizzate per effetto dell’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

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