Contro-vademecum dei Dirigenti-Confedir ai sindacati di comparto

Continua a distanza il confronto-scontro tra i sindacati del comparto scuola e i sindacati dei dirigenti scolastici, aperto dal documento unitario per la resistenza attiva verso l’applicazione della legge 107/15.

Dopo il batti e ribatti con repliche e controrepliche tra i sindacati della scuola e l’Anp, il dibattito registra la discesa in campo del sindacato Dirigenti-scuola Confedir con un contro-vademecum in risposta ai sindacati di comparto.

“Riprendendo il precedente documento, steso unitariamente all’indomani dell’approvazione della Legge 107/15 e allo scopo dichiarato di contrastarne l’applicazione, le cinque OO.SS rappresentative di comparto lo hanno ora replicato sotto forma di “Linee di comportamento dei sindacati scuola uniti per una valorizzazione professionale dei docenti alternativa alla Legge 107.”

I toni risultano un po’ sfumati, ma non più di tanto. Perché la sostanza non muta: Guerra aperta ad una legge dello Stato, a cominciare dalla confermata impugnazione di tutte, o quasi, le sue disposizioni attuative, e sperando che qualche giudice adito sollevi la questione di costituzionalità di una legge che in molte sue parti confligge con i principi costituzionali e con disposizioni normative e contrattuali.

Verrebbe fatto di sperare che alla Corte costituzionale ci si arrivi per davvero affinché, a distanza di diversi lustri dalle sue prime pronunce, declini finalmente gli inossidabili mantra della libertà d’insegnamento e la salvezza delle competenze degli organi collegiali della scuola, che ora risulterebbero gravemente lese.

È però certo, per definizione, che la contestata Legge non può configgere con le disposizioni contrattuali, nel senso che è sempre e solo la legge a liberamente rimettere – ed altrettanto liberamente decidere di riprendersele – al contratto la regolazione di determinate materie, o porzioni di materie, come statuito nella norma-base dell’art. 1322, primo comma del codice civile e in disposizioni disseminate nel D. Lgs. 165/01, come novellato dal D. Lgs. 150/09, seguito dal D. Lgs 141/11 di interpretazione autentica.

Molto più intriganti sono le successive Istruzioni per l’uso, contenute in una sorta di vademecum indirizzato al personale operante in tutte le istituzioni scolastiche: al quale si chiede, con malcelata ipocrisia, il rispetto della legge e nel contempo un’opera di neutralizzazione delle misure più deleterie in essa presenti.

Ma s’impone una, banale, premessa, ignorata da chi ha compiuto una voluta, e neanche tanto subdola, manipolazione delle norme di legge, non volendo proprio credere che le abbia fraintese, per così dire, in buona fede.

La premessa è questa: In nessuna fonte giuridica è dato di rinvenire, in capo ai soggetti individuali e a quelli collettivi operanti nelle singole istituzioni scolastiche, pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 1, comma 2 del D. Lgs. 165/01, l’attribuzione di competenze politiche, cioè libere nel fine, per porre in essere deliberazioni e azioni di contrasto, nell’elegante formula di interpretazioni alternative, a leggi dello Stato e a disposizioni normative disciplinanti il sistema di istruzione; perché, a loro insindacabile avviso, ritenute necessarie allo scopo di evitare che la Legge 107 possa arrecare grave pregiudizio alla professionalità docente e alla libertà d’insegnamento, cosa che avverrebbe se la sua applicazione fosse rimessa a un indirizzo dirigistico e autoritario, estraneo alla cultura della scuola italiana.(!!!)

Più che contra legem, consimili comportamenti sarebbero contra ius, perciò esposti al sistema sanzionatorio, siccome articolato e graduato nell’ordinamento giuridico.

– Seguendo lo schema figurante nel Prontuario, il Collegio dei docenti deve certamente elaborare – la Legge lo impone ! – il POF/PTOF per quel che inerisce la progettualità educativa e didattica in senso stretto, comprensiva dei correlati profili organizzativi. Non può però esercitare alcuna determinazione volitiva finale sugli incarichi affidabili dal DS fino a un massimo del 10% dei docenti, stante l’espressa e compiuta disciplina in materia, ex commi 126-128 della Legge. E ancor meno può pretendere di deliberare una sua proposta alternativa…per un’adeguata valorizzazione della professionalità…e un’idea collegialmente condivisa del riconoscimento del merito; addirittura indicando come opportuna la scelta di ricondurre i criteri di erogazione (del bonus) all’ambito delle intese tra RSU e DS.

– Nessuna disposizione normativa facoltizza il Comitato di valutazione ad astenersi dal formulare criteri per l’attribuzione del bonus, qualora non siano il frutto di condivisione all’interno del collegio dei docenti e della necessaria intesa in contrattazione d’istituto.

– Il Consiglio d’istituto è privo di qualsivoglia titolo giuridico a richiamare in modo esplicito l’auspicio che, nel rinvio al tavolo negoziale dei criteri e dei compensi per la distribuzione di queste risorse aggiuntive, esse siano ripartite con le stesse finalità e con i criteri stabiliti dalla contrattazione decentrata per il personale della scuola. A risolvere ogni, ipotetica, divergenza interpretativa – che nel caso di specie vuole surrettiziamente vanificare le pregresse norme imperative della decretazione brunettiana – il comma 196 della Legge 107 prescrive che “Sono inefficaci le norme e le procedure tutte le norme e tutte le procedure contenute nei contratti collettivi contrastanti con quanto previsto dalla presente legge.”

– È pienamente condivisibile – oltreché, può aggiungersi, giuridicamente esigibile – ogni comportamento del DS utile a prevenire occasioni di conflitto valorizzando le prerogative e le deliberazioni – beninteso, se legittime – degli organi collegiali, esercitando la propria leadership con modalità improntate a principi di condivisione e collegialità, (pure) ricorrendo alla forma, extracontrattuale, dell’intesa con le RSU, come premessa per garantire il miglioramento della qualità dell’offerta formativa. È invece smentito da tutte le disposizioni normative – a principiare dal comma 14, punto 4, che assegna al DS il potere d’indirizzo per le attività della scuola – la stravagante affermazione che il DS non ha competenza in materia didattica… e pertanto…ogni decisione riguardante l’organizzazione della didattica, ivi compreso quanto concerne le modalità d’impiego a tal fine dei docenti, non può non tenere conto delle prerogative degli organi collegiali, prerogative che vigono nella loro integrità.

– È ben vero che le RSU, anch’esse – e soprattutto esse – chiamate in prima linea ad esercitare con la massima celerità le azioni di contrasto, possono con atto formale richiedere l’avvio delle trattative…per il rinnovo del contratto d’istituto 2015-2016. Ma il termine del 15 settembre, che si pretende di imporre al DS per l’apertura del tavolo negoziale, è ordinatorio e non perentorio; sicché sino alla stipula del nuovo contratto resta in vigore quello precedente, secondo i principi.

– Infine, anche il personale ATA è chiamato in causa a fare la propria parte, nella sua eventuale funzione di componente elettivo nel Consiglio d’istituto e/o nella RSU. Ma è bene che i docenti – uti singuli ovvero agenti come membri professionali all’interno del Collegio dei docenti e sue articolazioni – guadagnino velocemente la consapevolezza di essere privi di questi schermi protettivi da ogni conseguenza giuridicamente esigibile. E non meno velocemente la guadagnino quei – si spera pochi – dirigenti scolastici inclini a farsi ammaliare da fantasiose, e pericolose, teorizzazioni ideologiche, che costruiscono implausibili sistemi indipendentemente dalla realtà”