Legge di stabilità: tutto confermato
Il testo definitivo della Legge di stabilità è stato pubblicato sul sito del governo, e conferma tutte le misure sulle quali erano state fornite indiscrezioni e anticipazioni nei giorni scorsi, a partire da quella sull’orario di lavoro degli insegnanti
Si era parlato di una possibile retromarcia del ministro Profumo, ma il comma 42 dell’articolo 3 non lascia dubbi: “A decorrere dal primo settembre 2013 l’orario di impegno per l’insegnamento del personale docente della scuola primaria e secondaria di primo e di secondo grado, incluso quello di sostegno, è di 24 ore settimanali”. Nelle 6 ore in più il personale non di sostegno “è utilizzato prioritariamente per la copertura di spezzoni orario disponibili nell’istituzione scolastica di titolarità, nonchè per l’attribuzione di supplenze temporanee per tutte le classi di concorso per cui abbia titolo, e per posti di sostegno, purchè in possesso del relativo diploma di specializzazione” e anche “per gli impegni didattici in termini di flessibilità, ore aggiuntive di insegnamento, di recupero e di potenziamento”.
Le 24 ore di servizio del personale docente di sostegno sono dedicate “prioritariamente” ad attività di sostegno, ma potranno coprire anche altre cattedre. Nessuna novità anche per l’aumento di 15 giorni di ferie che potranno essere usufruiti solo quanto l’attività didattica è sospesa, fatta eccezione per periodi di esame e scrutini.
Da notare che la legge specifica che le eventuali clausole contrattuali che si ponessero in contrasto con queste norme sarebbero comunque disapplicate dal primo settembre 2013.
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