Il libro testo adottato non può essere cambiato. Già lo prevedeva ….

Fa ancora discutere l’ordinanza del Tar del Lazio che intende consentire la deroga dal blocco delle adozioni dei libri di testo in caso di cambio dell’insegnante.

Mentre al  Miur, a quanto sembra, stanno valutando se impugnare l’ordinanza davanti al Consiglio di Stato per ottenerne l’immediata sospensiva, spulciando tra le norme ministeriali in materia si ha piena conferma della incongruità dell’ordinanza del Tar.

Infatti da decenni le disposizioni sulle adozioni sono accompagnate dal divieto di modificare il testo adottato, se non in alcuni casi particolari, tra cui, ovviamente, non è compreso quello del cambio dell’insegnante.

In particolare, la circolare n. 767 del 24.12.1996 già disponeva che “Nessun cambiamento dei libri di testo può essere effettuato dopo l’adozione. Solo nel caso in cui il libro prescelto non sia disponibile in tempo utile, si potrà procedere ad altra adozione con le medesime modalità. Nell’eventualità che si sdoppi una classe, resta adottato il medesimo testo per le due classi. Nel caso invece di istituzione di nuove classi, i docenti sceglieranno liberamente i testi tra quelli in corso di adozione nelle classi parallele”.

Più recentemente la circolare n. 9/2008 prevedeva che “L’assegnazione di altro docente nella classe, a decorrere da 1° settembre 2008, non consente in alcun modo una diversa scelta dei testi già effettuata”.

E nessuno si è mai sognato di fare ricorso…