
Libri di testo, dove non regna il ”buon senso”
La lettera della lettrice Donatella Finardi ha colto nel segno, unita alla sospensiva del Tar di cui diamo conto in un’apposita notizia (Libri di testo. L’ordinanza del Tar che fa discutere), nell’accendere il dibattito sui libri di testo. Raccontano la loro esperienza, in due distinte lettere, l’operatrice del mondo dell’editoria E. A., e l’insegnante Elena Bernardini, e volentieri pubblichiamo entrambe. Invitiamo gli altri lettori a dare i loro contributi sul rema, scrivendoci come di consueto a botta_e_risposta@tuttoscuola.com.
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Lavoro nell’editoria scolastica e purtroppo è sicuramente la seconda ipotesi (della lettera di Donatella Finardi, NdR) quella reale, anche se, proprio per i motivi che lei indica, un gruppo di insegnanti di Milano ha fatto ricorso al TAR del Lazio che ha dato loro ragione.
Vi suggerisco di andare a leggere la notizia sul sito della Flc Cgil (noi raccomandiamo la lettura anche della nostra, Libri di testo. L’ordinanza del Tar che fa discutere, NdR)
che spiega proprio le incongruenze della circolare adozionale a cui si sono potute appellare le insegnanti. per fortuna anche qualche docente ha reagito!
Le case editrici, a causa di interessi e di legami politici che coinvolgono le poche che contano, non sono riuscite ad ottenere nulla… strano vero?
E. A.
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Comprendo e condivido l’accorato appello della Dirigente, ma penso che la “follia” non vada ricercata nelle “interpretazioni” prevalenti, bensì nella realtà di certi documenti con i quali le scuole devono confrontarsi.
Purtroppo l’interpretazione “di buon senso” non sembra corrispondere a quanto recita la circolare ministeriale n.16, altrimenti non si spiegherebbe il vincolo di sei anni per la scuola media, dove la vita di una stessa classe è di soli tre anni.
Anzi, la circolare interpreta in modo restrittivo la stessa norma alla quale si riferisce (l’art.5 del D.L. 137/2008 che “salva la ricorrenza di specifiche e motivate esigenze” che giustifichino un’anticipazione della scadenza) e stabilisce la non modificabilità delle scelte nell’arco dei due periodi previsti, neppure se cambiano i docenti. Quindi un insegnante subentrato negli anni successivi non può esercitare la propria libertà di insegnamento, utilizzando materiale conforme alle proprie scelte metodologiche, ma è costretto ad avvalersi di strumenti di lavoro scelti anni prima da altri. Con buona pace dell’autonomia, evocata a parole (la circolare al punto tre richiama il DPR 275/99) ma ignorata nei fatti.
E questo in nome di un fantomatico e demagogico risparmio economico per le famiglie, che nella scuola primaria nessuno potrà esercitare visto che da tempo i libri di testo sono gratuiti. Ma non dobbiamo stupirci: ormai va di moda intervenire sulla scuola primaria per affrontare i problemi che si riscontrano negli ordini scolastici successivi!
Chi ha letto la circolare con “buon senso” che operazione ha fatto? Forse ha applicato la ben nota teoria psicologica della dissonanza cognitiva elaborata da Festinger. Quando nella realtà si riscontrano incoerenze con le proprie esperienze e conoscenze, si instaura uno stato interiore di disagio che si cerca di ridurre ricostruendo una coerenza cognitiva, reinterpretando cioè la situazione in modo da minimizzare qualsiasi incoerenza incontrata.
Altri (quelli dell’interpretazione “folle” ma realistica) hanno reagito scegliendo la via dell’adozione alternativa o della denuncia.
E’ del 7 maggio la sospensiva della circolare ordinata dalla terza sezione del TAR del Lazio, accogliendo il ricorso di un gruppo di docenti di Milano, sostenuti dalla FLC CGIL.
Secondo i ricorrenti le modalità che i docenti devono seguire secondo la CM impugnata, violano palesemente i principi dell’autonomia delle singole istituzioni scolastiche oltre che della libertà di insegnamento di cui il momento dell’adozione del libro di testo è una delle espressioni tipiche.
La CM impugnata comprime le prerogative del Collegio dei docenti, la cui competenza in tema di adozione dei libri di testo è espressamente prevista dal Tu 297/94.
Il TAR del Lazio ha accolto queste motivazioni rilevando che con una norma di rango sub secondario non possono essere introdotti criteri più restrittivi di quelli stabiliti dalla norma di rango primario. L’Amministrazione dell’Istruzione quindi, secondo quanto disposto dal TAR, dovrà riesaminare la Circolare n.16 nella parte in cui non ha previsto che la cadenza di rinnovo dei libri di testo stabilita dal D.L. n.137/2008 conosce l’eccezione della “ricorrenza di specifiche e motivate esigenze”.
Quando, finalmente, tornerà a prevalere il buon senso? Quando l’amministrazione deciderà di ascoltare chi nella scuola ci lavora e ne sa?
Elena Bernardini, docente di scuola primaria, Costa Volpino (BG)
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