È possibile il posticipo dell’iscrizione alla scuola primaria?

Da un lettore, abbiamo ricevuto l’email che di seguito pubblichiamo, circa il caso delicato di un’iscrizione posticipata di alunno affetto dalla Sindrome di Down al primo anno della scuola primaria.

Invitiamo altri lettori interessati a intervenire sull’argomento, o a offrire nuovi spunti, a scriverci come di consueto a botta_e_risposta@tuttoscuola.com.

Buongiorno, mi scuso da subito per la lunghezza della mail ma sto privilegiando la completezza di informazioni alla sintesi.

Siamo i genitori di una bambina affetta da sindrome di down nata prematura in 8 mesi nel dicembre 2008.

Lo scorso anno di comune accordo con psicologa terapeuta logopedista e scuola dell’infanzia abbiamo deciso di “fermare” la bimba per un ulteriore anno alla scuola dell’infanzia in modo che potesse crescere maturare e poter affrontare la scuola dell’obbligo riducendo al minimo i momenti di difficoltà ed i problemi.

In questi giorni abbiamo portato le relazioni della psicologa e della coordinatrice dell’asilo alla dirigente scolastica territoriale per giustificare la mancata iscrizione della bimba alla scuola primaria e ci siamo sentiti rispondere che l’iscrizione è OBBLIGATORIA per tutti i bambini che compiono i 6 anni entro il 31 dicembre 2014.

Ho parlato con la Dirigente scolastica che si è dimostrata inamovibile nella sua posizione di “vigilanza” ed eventuale “segnalazione al sindaco” in ottemperanza alle attuali leggi e circolari ministeriali.

Il tutto per il bene e la tutela e il diritto all’istruzione di mia figlia. CHE LEI NON HAI MAI VISTO !!!!!

Sono venuto però a sapere che altri genitori nelle nostre stesse condizioni con la nostra stessa necessità, cioè posticipare di un anno l’iscrizione alla scuola primaria dei propri figli con certificazione L.104, non hanno avuto nessun problema con il proprio DS e si meravigliano di quanto ci sta succedendo.

Dal colloquio avuto con la nostra DS avevo capito che se altri genitori non avevano avuto problemi con i loro DS era solo perché questi ultimi non avevano svolto bene il loro compito di vigilanza (ed agivano quindi fuori dalle regole e passibili di eventuali sanzioni). Mi viene difficile pensare che così tanti dirigenti vadano contro le regole e solo noi siamo stati così “fortunati” da trovarci di fronte ad una persona responsabile e corretta.

Non esistono veramente possibilità diverse?

Questa iscrizione metterà in seria difficoltà una bimba che da poco ha iniziato a parlare.

Vi ringraziamo anticipatamente.

Lettera firmata

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Questa la risposta del nostro esperto

Da sempre (addirittura fin dalla legge Coppino  del 1871) le leggi sull’obbligo scolastico hanno consentito, in casi eccezionali, documentati e accertati, di derogare dall’iscrizione alla prima classe elementare (ora primaria).

Il ministero in passato aveva ricordato tale possibilità di prorogare l’obbligo. L’ultima circolare in merito è però del 1975 e non può certamente essere invocata oggi a giustificazione della richiesta.

Tuttavia il testo unico sull’istruzione (d.lvo 297/1994) che ha recepito e coordinato tutte le norme di legge in materia scolastica, all’art. 114, comma 5, consente alle famiglie di giustificare l’assenza dalla scuola pubblica (nella fattispecie il non assolvimento dell’obbligo) “con motivi di salute o con altri impedimenti gravi”.

In base a questa norma, sono oltre 6 mila gli alunni che ogni anno, secondo i dati statistici del Miur, ritardano l’accesso alla scuola primaria, restando a sei anni compiuti (e più) nella scuola dell’infanzia (senza contare quelli che per gravi motivi non frequentano quella scuola). 

I casi di questi ritardatari si possono ricondurre a tre categorie:

– bambini gravemente malati o spedalizzati,

– bambini disabili gravi,

– bambini di recente adozione internazionale.

Per questi casi la domanda deve essere suffragata da idonea certificazione e documentazione da cui si possa evincere la condizione attuale di grave impedimento all’assolvimento dell’obbligo.

Il dirigente scolastico ha l’obbligo di accertare la sussistenza della condizione impeditiva e, in caso affermativo, emettere un decreto formale di rinvio dell’obbligo.

In caso negativo, la famiglia può decidere di resistere, non inviando il figlio a scuola. In caso di denuncia per presunta evasione dall’obbligo scolastico, può giustificare l’oggettivo impedimento non considerato e accolto dalla scuola, invocando la legge citata.

Alcune associazioni di disabili da alcuni anni sostengono che i bambini con disabilità non devono essere inclusi tra coloro che chiedono il rinvio per motivi di salute, in quanto, secondo la loro tesi, la disabilità non può essere considerata malattia. Si tratta di un’opinione piuttosto discutibile che non sappiamo quanto sia condivisa dalle famiglie associate, comprese quelle dei bambini down in condizioni di accertata gravità.