Guida alle iscrizioni – alunni con disabilità

La legge 104/1992, norma quadro sull’handicap, definisce in via preliminare la natura della disabilità e successivamente i diritti della persona disabile.

L’articolo 3 di quella legge afferma che è “persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”.

La stessa legge dispone il riconoscimento a tutti i minori con disabilità del diritto di istruzione all’interno delle scuole del sistema integrato pubblico.

L’articolo 12 dispone che “al bambino da 0 a 3 anni handicappato è garantito l’inserimento negli asili nido”, e aggiunge inoltre che è “garantito il diritto all’educazione e all’istruzione della persona handicappata nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie”.

L’inserimento dell’alunno con disabilità all’interno della scuola ha come obiettivo lo sviluppo delle sue potenzialità nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione. Lo stesso articolo 12 della legge prevede che “l’esercizio del diritto all’educazione e all’istruzione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all’handicap”.

In vista dell’iscrizione scolastica le famiglie devono per prima cosa acquisire la certificazione medica che attesti la disabilità del figlio/a per avere diritto alle varie provvidenze previste per quanto riguarda sia la partecipazione all’attività didattica sia la fruizione dei servizi di supporto.

La condizione di alunno con disabilità deve essere certificata da commissione medico collegiale del Servizio sanitario nazionale (cfr. dpcm 23 febbraio 2006, n. 185), anche secondo i criteri di classificazione di disabilità e salute previsti dall’Organizzazione Mondiale della Sanità.

Di norma questa certificazione viene rilasciata dal Servizio di Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza presso l’ASL.

La commissione medica stila un verbale di accertamento della disabilità con l’eventuale termine di rivedibilità ed il documento relativo alla diagnosi funzionale. Verbale e documento sono trasmessi ai genitori o agli esercenti la potestà dell’alunno e da questi ultimi presentati all’istituzione scolastica presso cui l’alunno va iscritto, ai fini della tempestiva adozione dei provvedimenti conseguenti da parte della scuola stessa.

Nella scuola, una volta presentate queste documentazioni mediche, su iniziativa del dirigente scolastico, gli insegnanti di classe e di sostegno, insieme agli operatori delle unità sanitarie locali, con la collaborazione delle famiglie degli alunni disabili, provvedono congiuntamente a definire il profilo dinamico-funzionale ai fini della formulazione di un piano educativo individualizzato (PEI).

Il profilo indica le caratteristiche fisiche, psichiche, sociali ed affettive dell’alunno e pone in rilievo sia le difficoltà di apprendimento conseguenti alla situazione di handicap e le sue possibilità di recupero, sia le capacità possedute che devono essere sostenute, sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate nel rispetto delle scelte culturali della persona disabile.

Il Gruppo di lavoro per l’handicap (GLH) funzionante in ogni istituto sotto il coordinamento del dirigente scolastico (docenti, operatori sanitari e genitori) procede periodicamente alla verifica del profilo e del piano educativo opportunamente predisposto per l’alunno con disabilità.

Il profilo dinamico-funzionale deve essere periodicamente verificato e aggiornato a conclusione della scuola dell’infanzia, della scuola primaria, della scuola secondaria di I grado e durante il corso di istruzione secondaria di II grado.

Nelle scuole di ogni ordine e grado, compresa la scuola dell’infanzia, è prevista l’assegnazione di docenti specializzati per assicurare attività di sostegno agli alunni. Per parte loro i Comuni (nelle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado) e le Province (negli istituti superiori) hanno l’obbligo di fornire l’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali (cfr. dpr 616/1977).

In base alla legge finanziaria 2008, lo Stato assicura mediamente un docente di sostegno ogni due alunni con disabilità inseriti.

Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti.

Valutazione del rendimento scolastico

Nella scheda di valutazione degli alunni con disabilità, sulla base del piano educativo individualizzato, gli insegnanti indicano per quali discipline sono stati adottati particolari criteri didattici, quali attività integrative e di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline.

Nella scuola dell’obbligo sono predisposte prove d’esame corrispondenti agli insegnamenti impartiti e idonee a valutare il progresso dell’allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.

Nell’ambito della scuola secondaria di secondo grado, per gli alunni disabili sono consentite prove equipollenti e tempi più lunghi per l’effettuazione delle prove scritte o grafiche e la presenza di assistenti per l’autonomia e la comunicazione.

Gli alunni disabili sostengono le prove finalizzate alla valutazione del rendimento scolastico o allo svolgimento di esami anche universitari con l’uso degli ausilii loro necessari.