Libri di testo: l’insegnante può cambiare i testi scelti dal Collegio docenti?

Domanda

Quale dirigente scolastico di un Istituto comprensivo, sottopongo alla sua c.a. il seguente quesito. Un docente di matematica e scienze della scuola media facente parte del “mio” Istituto, in servizio dal 1° settembre 2016, ha cambiato, senza darmene avviso alcuno, i libri di testo delle due discipline di insegnamento. Di fatto, ha imposto agli alunni delle proprie classi l’acquisto di libri di testo differenti da quelli deliberati dal Collegio docenti nel decorso mese di maggio e da utilizzarsi nel corrente anno scolastico. Un tale comportamento non mi sembra corretto. Se così è, cosa posso fare nei confronti del docente? 

L’esperto risponde

L’adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni  ordine e grado è sempre stato tema particolarmente sentito dal Miur che, di anno in anno, emana apposite circolari esplicative.

In questi ultimi anni o, per dir meglio, dalla conseguita autonomia delle istituzioni scolastiche, le circolari hanno fatto luce sulle molte novità legislative che si sono susseguite in tema: dal rispetto del tetto di spesa da non superare per l’adozione nelle diverse classi alla adozione di testi digitali o misti; dal vincolo pluriennale di adozione al superamento dello stesso. E ancora: dall’adozione dei libri di testo all’indicazione dei testi consigliati; dalle specifiche tecniche dei testi cartacei alla definizione di prezzi di copertina del libri di testo per la scuola primaria, ecc.

In questo panorama ordinamentale, connotato da particolare dinamicità, il percorso istituzionale relativo alla adozione dei libri di testo è rimasto pressoché  immutato.

La competenza alla adozione dei libri di testo è prerogativa del Collegio docenti che – ai sensi dell’art. 7, comma 2, lett. e), del T.U. n. 297/1994 – vi provvede sentite le proposte dei consigli di interclasse o di classe. Non solo.

La delibera adottata dall’Organo collegiale è tenuta a conseguire un duplice obiettivo:

–  garantire che l’adozione dei libri di testo risulti coerente con il Piano dell’offerta formativa (cfr. art. 4, comma 5, Dpr n. 275/1999);

assicurare che le scelte siano espressione della libertà di insegnamento e dell’autonomia professionale dei docenti ( cfr. c.m. n. 3503 del 30.03.2016). E quest’ultimo richiamo significa non altro che, ad ogni docente, durante il dibattito che normalmente precede la decisione finale, è riconosciuta la facoltà di esprimere il proprio punto di vista. Vale a dire, ogni insegnante è titolato  ad argomentare pro o contro le proposte di adozione avanzate, oltre che – in caso di dissenso o di non condivisione –  proporne di altre e diverse. Ed è sulla base delle posizioni emerse e formalizzate nel dibattito, che l’Organo collegiale è chiamato ad assumere la specifica delibera; delibera, però, che per riscontrare piena legittimità abbisogna  dei seguenti presupposti:

essere assunta da un Collegio la cui seduta veda la presenza di almeno la metà più uno dei propri componenti;

derivare dalla maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.  

La delibera approvata nel rispetto di tali condizioni risulta, così, essere atto o provvedimento amministrativo definitivo (ex art. 14, comma 7, Dpr n. 275/99) e, pertanto, vincolante per tutti i docenti della Istituzione scolastica di riferimento, che non possono disattenderne gli esiti o discostarsene in alcun modo. Il MIUR, a tal proposito, con le circolari annuali “ ricorda che non è consentito modificare ad anno scolastico iniziato, le scelte adozionali deliberate nel mese di maggio” (c.m. 30.03.2016, n. 3503).   

Ne consegue: il docente, ancorché in servizio dal 1° settembre del 2016, è obbligato a mantenere l’adozione dei testi scelti dal Collegio nel mese di maggio della precedente annualità scolastica e, ove contravvenga a tale scelta, imponendo, ad esempio, ai propri alunni l’acquisto di differenti libri di testo, integra, sicuramente, un illecito disciplinare.

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