Per la paritaria l’alunno disabile inserito è fonte di finanziamento. Però….

Quei 12 milioni che dal 2017 dovranno essere erogati alle scuole paritarie in proporzione agli alunni con disabilità sono stati salutati con valutazioni di segno opposto dal mondo politico, secondo il solito schema ideologico dei favorevoli e dei contrari alla scuola non statale.

Nella nuova legge approvata la scorsa settimana dalla Camera, l’art. 1-quinquies. – (Contribuzione alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità), prevede che1. A decorrere dall’anno 2017, è corrisposto un contributo alle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, in proporzione agli alunni con disabilità frequentanti, nel limite di spesa di 12,2 milioni di euro annui”.

Si tratta di un intervento che sana una situazione critica delle scuole paritarie che spesso non sono in grado di assicurare in modo adeguato i docenti di sostegno per gli alunni con disabilità, al punto di essere costretti a non accogliere l’iscrizione proprio per mancanza delle risorse umane necessarie.

La nuova legge prevede anche che “2. Ai fini della verifica del mantenimento della parità, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca accerta annualmente, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, il rispetto del requisito di cui all’articolo 1, comma 4, lettera e), della legge 10 marzo 2000, n. 62”.

È opportuno che il Ministero, prima di assegnare i fondi, accerti la sussistenza delle condizioni dichiarate circa l’effettiva presenza di alunni con disabilità.

In effetti, da qualche anno a questa parte, capita che alcuni istituti paritari dichiarino l’impossibilità di accogliere l’iscrizione di alunni con disabilità in quanto saturi di questa tipologia di studenti.

Ma spesso includono tra i disabili anche i ragazzi con BES (Bisogni Educativi Speciali) o con DSA (Disturbi Specifici di Apprendimento). La ripartizione delle risorse finanziarie avverrà in proporzione al numero di alunni disabili inseriti, sarà pertanto necessario accertare l’effettiva disabilità dichiarata.