Roadmap della riforma. Alternanza scuola-lavoro/2

Fase 3 – Con l’avvio di questa nuova forma di alternanza, già dal prossimo anno scolastico si procede alla costituzione, presso le Camere di commercio, industria e artigianato, di un apposito registro nazionale per l’alternanza.

 

A decorrere dall’anno scolastico 2015/2016 è istituito presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura il registro nazionale per l’alternanza scuola-lavoro. Il registro è istituito d’intesa con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentiti il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dello sviluppo economico.. (comma 41)

 

Fase 4 – Il registro nazionale dell’alternanza viene articolato in due sezioni, una aperta e consultabile gratuitamente e un’altra speciale contenente elementi identificativi delle imprese. Per ciascuna impresa il registro riporta anche il numero massimo di studenti ammissibili.

Nella sezione speciale, accessibile a determinate condizioni (che dovranno essere precisate), sono riportati elementi relativi all’attività svolta, al fatturato, al patrimonio netto, al sito internet, ecc. delle imprese coinvolte.   

Il registro consta delle seguenti componenti:

 a) un’area aperta e consultabile gratuitamente in cui sono visibili le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili a svolgere i percorsi di alternanza. Per ciascuna impresa o ente il registro riporta il numero massimo degli studenti ammissibili nonché i periodi dell’anno in cui è possibile svolgere l’attività di alternanza;

 b) una sezione speciale del registro delle imprese di cui all’articolo 2188 del codice civile, a cui devono essere iscritte le imprese per l’alternanza scuola-lavoro; tale sezione consente la condivisione, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, delle informazioni relative all’anagrafica, all’attività svolta, ai soci e agli altri collaboratori, al fatturato, al patrimonio netto, al sito internet e ai rapporti con gli altri operatori della filiera delle imprese che attivano percorsi di alternanza (comma 41) 

 

Fase 5 – Il dirigente scolastico, avvalendosi del registro nazionale, può individuare le imprese e gli enti pubblici o privati con cui stipulare convenzioni per i percorsi di alternanza.

Le convenzioni possono essere stipulate anche con musei e luoghi di cultura e di arte.

Il dirigente scolastico individua, all’interno del registro di cui al comma 41, le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili all’attivazione dei percorsi di cui al presente articolo e stipula apposite convenzioni anche finalizzate a favorire l’orientamento scolastico e universitario dello studente. Analoghe convenzioni possono essere stipulate con musei, istituti e luoghi della cultura e delle arti performative, nonché con gli uffici centrali e periferici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (comma 40).

 

Fase 6 – Per iniziative di formazione degli studenti alla sicurezza nei luoghi di lavoro, per il monitoraggio dei percorsi attivati e per l’assistenza tecnica, è prevista la spesa annuale di 100 milioni, a cominciare dal 2016, da ripartire tra le istituzioni scolastiche coinvolte.

Per le finalità di cui ai commi 33, 37 e 38, nonché per l’assistenza tecnica e per il monitoraggio dell’attuazione delle attività ivi previste, è autorizzata la spesa di euro 100 milioni annui a decorrere dall’anno 2016. Le risorse sono ripartite tra le istituzioni scolastiche ai sensi del comma 11 (comma 39)

 

Fase 7 – L’attività nei luoghi di lavoro può comportare rischi per la sicurezza degli studenti. Per questa ragione sono previsti corsi di formazione per la tutela della salute rivolti agli studenti frequentanti corsi in alternanza. Per l’organizzazione dei corsi le scuole potranno avvalersi dei fondi messi a disposizione dal Miur a cominciare dall’esercizio finanziario 2016

Le scuole secondarie di secondo grado svolgono attività di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nei limiti delle risorse disponibili, mediante l’organizzazione di corsi rivolti agli studenti inseriti nei percorsi di alternanza scuola-lavoro ed effettuati secondo quanto disposto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (comma 38)

 

Fase 8 – Al termine dell’anno scolastico il dirigente stende una relazione sulle convenzioni stipulate con le imprese e i soggetti che hanno accolto gli studenti in alternanza.

Il dirigente scolastico, al termine di ogni anno scolastico, redige una scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate convenzioni per percorsi di alternanza, evidenziando la specificità del loro potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione (comma 40)

 

Fase 9 – La legge consente anche di svolgere percorsi di alternanza nei mesi estivi e all’estero. La novità assoluta di queste forme di alternanza merita una particolare attenzione con verifica dei processi avviati e degli esiti ottenuti.

L’alternanza può essere svolta durante la sospensione delle attività didattiche secondo il programma formativo e le modalità di verifica ivi stabilite nonché con la modalità dell’impresa formativa simulata. Il percorso di alternanza scuola-lavoro si può realizzare anche all’estero (comma 35).

 

Fase 10 – Nel curriculum dello studente, previsto dalle legge, saranno tutti i dati utili all’orientamento e all’accesso al mondo del lavoro, le competenze acquisite e anche le esperienze in alternanza.

Il curriculum dello studente …. raccoglie tutti i dati utili anche ai fini dell’orientamento e dell’accesso al mondo del lavoro, relativi, al percorso degli studi, alle competenze acquisite, alle eventuali scelte degli insegnamenti opzionali, alle esperienze formative anche in alternanza scuola lavoro e, alle attività culturali, artistiche, di pratiche musicali, sportive e di volontariato, svolte in ambito extrascolastico (comma 28)

 

Fase 11 – Il ministero dell’istruzione, d’intesa con altri ministeri e rappresentanze associative, definisce con proprio decreto la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro.

Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca … è definita la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro, concernente i diritti e i doveri degli studenti della scuola secondaria di secondo grado impegnati nei percorsi di formazione di cui all’articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53, come definiti dal decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, con particolare riguardo alla possibilità per lo studente di esprimere una valutazione sull’efficacia e sulla coerenza dei percorsi stessi con il proprio indirizzo di studio.(comma 37)

 

 

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Le altre schede sulla roadmap della riforma già pubblicate:

Roadmap della riforma. Immissioni in ruolo/1 http://www.tuttoscuola.com/cgi-local/disp.cgi?ID=36548

Roadmap della riforma. Immissioni in ruolo/2 http://tuttoscuola.com/cgi-local/disp.cgi?ID=36550

Roadmap della riforma. Le immissioni in ruolo/3 http://www.tuttoscuola.com/cgi-local/disp.cgi?ID=36551

Roadmap della riforma. Incarichi di docenza/1 http://www.tuttoscuola.com/cgi-local/disp.cgi?ID=36554

Roadmap della riforma. Incarichi di docenza/2 http://www.tuttoscuola.com/cgi-local/disp.cgi?ID=36558

Roadmap della riforma. Il POF triennale/1 http://www.tuttoscuola.com/cgi-local/disp.cgi?ID=36564

Roadmap della riforma. Il POF triennale/2 http://www.tuttoscuola.com/cgi-local/disp.cgi?ID=36566

Roadmap della riforma. Il merito dei docenti/1 http://www.tuttoscuola.com/cgi-local/disp.cgi?ID=36574

Roadmap della riforma. Il merito dei docenti/2 http://www.tuttoscuola.com/cgi-local/disp.cgi?ID=36575

Roadmap della riforma. Alternanza scuola-lavoro/1 http://www.tuttoscuola.com/cgi-local/disp.cgi?ID=36587