Iscrizioni 2014: strampalati criteri di precedenza

Spetta ai consigli di istituto deliberare criteri

A proposito dei criteri di precedenza da applicare in caso di domande in eccesso, la circolare ministeriale n. 28/2014 sembra parlare chiaro: Nella previsione di richieste di iscrizione in eccedenza, la scuola procede preliminarmente alla definizione dei criteri di precedenza nella ammissione, mediante apposita delibera del Consiglio di istituto, da rendere pubblica prima dell’acquisizione delle iscrizioni, con affissione all’albo, con pubblicazione sul sito web dell’istituzione scolastica e, per le iscrizioni on line, in apposita sezione del modulo di iscrizione opportunamente personalizzato dalla scuola.

Questa prima raccomandazione sembra essere stata rispettata, ma quella successiva, in diversi casi, no: Si rammenta, in proposito, che, pur nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, i criteri di precedenza deliberati dai singoli Consigli di istituto debbono rispondere a principi di ragionevolezza quali, a puro titolo di esempio, quello della viciniorietà della residenza dell’alunno alla scuola o quello costituito da particolari impegni lavorativi dei genitori.

Ok all’autonomia, ma, quanto a ragionevolezza, sembra che qualche consiglio di istituto lasci molto a desiderare nella delibera dei criteri.

Caso limite quello di un istituto siciliano che ha previsto, nell’ordine, questi criteri di precedenza: ordine di presentazione della domanda (chi primo arriva..), voto di licenza media (bisognerà aspettare giugno?) e il più giovane d’età.

Sembra anche piuttosto diffuso il criterio di precedenza in base al voto conseguito nell’anno precedente o da conseguire e quello di condizionare l’accettazione delle domande al preventivo versamento di un contributo liberale a favore della scuola.

Oppure il titolo di studio dei genitori, ecc.

Ragionevolezza poca, legittimità ancor meno.

Ma, in proposito, anche il Miur non scherza. Infatti, pur ricordando che l’eventuale adozione del criterio dell’estrazione a sorte rappresenta, ovviamente, l’estrema “ratio”, a parità di ogni altro criterio, la circolare se ne è uscita con questa perla: È, comunque, da evitare il ricorso ad eventuali test di valutazione quale metodo di selezione delle domande di iscrizione nei corsi sperimentali.

Il divieto vale per quattro o cinque istituzioni in tutta Italia; quindi non varrebbe per le altre migliaia che, pertanto, possono tranquillamente utilizzare test di valutazione per selezionare le domande.

In questo modo la selezione dei meritevoli (?) è assicurata, anche se tutte le iscrizioni (comprese quelle delle superiori) riguardano la fascia dell’obbligo.

La selezione a mezzo dei test esclude sicuramente gli alunni disabili e quasi certamente gli studenti stranieri. Ma se c’è la benedizione del Miur…