Per il Codacons illegittime le bocciature per assenze

Il Codacons non esclude la possibilità di impugnare di fronte al Tar del Lazio la circolare del Miur secondo cui per la valutazione finale di ogni studente è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale.

Nel mirino dell’associazione è la circolare n.4 del 20 marzo 2011 del ministero dell’Istruzione che “ha ribadito che dall’anno scolastico in corso deve trovare piena applicazione, per gli studenti di tutte le classi degli istituti di istruzione secondaria di II grado, la disposizione sulla validita’ dell’anno scolastico di cui all’articolo 14 del Regolamento di coordinamento delle norme per la valutazione degli alunni di cui al DPR 22 giugno 2009, n.122, secondo cui: ‘…ai fini della validità dell’anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente è  richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato’.

il Codacons obietta però che “la giurisprudenza italiana ha sempre annullato le bocciature basate sulle assenze: le malattie e le assenze giustificate non possono mai portare alla bocciatura, in quanto ‘la scuola deve perseguire l’obiettivo della formazione e non già quello della punizione, con la debita considerazione di temporanee situazioni contingenti che possano aver influito negativamente sul profitto’ (in tal senso si veda Tar Puglia, 8 marzo 2010; Tar Firenze, n. 628/2007)”.

Per il Codacons, quindi, la disposizione richiamata dal Miur “non può trovare applicazione pratica, in quanto già bocciata dai giudici“. Di qui la possibile iniziativa da parte dell’associazione di “intentare ricorso al Tar del Lazio per ottenere la sospensione del provvedimento“.

Ma è impugnabile una circolare che attua una precisa disposizione contenuta in un regolamento?