Bonus baby sitter: spetta anche ai nonni (se non conviventi). Come funziona e come richiederlo

La circolare Inps 73/2020 ha chiarito che in questo caso non si applica il principio di carattere generale della presunzione di gratuità delle prestazioni di lavoro rese in ambito familiare. Quindi la nonna o il nonno possono essere remunerati attraverso il Libretto famiglia.  “Ho preso atto della circolare con cui l’Inps ha esteso il  bonus baby sitter anche ai familiari per la cura dei bambini. Resta il fatto che anche in questa fase i nonni devono essere oggetto della nostra massima tutela e proteggere la loro salute era e resta una priorità”. E’ quanto dichiara all’ANSA la ministra per la Famiglia e le Pari opportunità Elena Bonetti. Bonetti, sin dall’inizio dell’emergenza, ha sottolineato la necessità di preservare i nonni, in quanto anziani e più esposti ai rischi che comporta il contagio, dal contatto con i bambini. Cerchiamo comunque di capire come funziona il bonus baby sitter e come richiederlo.

In considerazione del permanere della situazione di eccezionale gravità derivante dal contagio da COVID-19, l’articolo 72 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. decreto Rilancio) è intervenuto apportando significative modifiche agli articoli 23 e 25 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. decreto Cura Italia), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. I principi e le regole di applicazione per la prestazione del  bonus per servizi di baby-sitting, vengono mantenuti inalterati per quanto riguarda i soggetti potenziali beneficiari, per l’alternatività con il congedo Covid (esteso ora a complessivi 30 giorni), per quanto concerne la verifica della prestazione sulla base nucleo del familiare e per tutti gli altri aspetti eventualmente qui non precisati, per i quali si rinvia ai chiarimenti già forniti con circolare n. 44/2020. Per il periodo residuo di fruizione della prestazione, che copre l’arco temporale dal 5 marzo 2020 a non oltre il 31 luglio 2020, vengono significativamente ampliate le modalità di fruizione del bonus e aumentato l’importo complessivamente spettante per le categorie di soggetti ammessi al beneficio.

Per quanto concerne le modalità di fruizione del bonus, resta ferma la possibilità di usufruire del beneficio mediante il Libretto Famiglia. In alternativa, è prevista ex novo la possibilità di optare, per una parte o anche per tutto l’importo spettante, di una somma che verrà accreditata direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. La fruizione del bonus per servizi integrativi per l’infanzia, di cui al periodo precedente, è incompatibile con la fruizione, negli stessi periodi (giugno e luglio), del bonus asilo nido.

I soggetti che possono richiedere il bonus baby sitter

I bonus per i servizi di baby-sitting e per l’iscrizione ai centri estivi e ai servizi integrativi per l’infanzia riguardano le medesime tipologie di lavoratori potenzialmente destinatarie della prestazione nella prima fase dell’emergenza, come elencate dalla circolare n. 44/2020 e di seguito riepilogate:

  • dipendenti del settore privato;
  • iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
  • autonomi iscritti all’INPS;
  • autonomi non iscritti all’INPS.

I bonus per i servizi di baby-sitting e per l’iscrizione ai centri estivi e ai servizi integrativi per l’infanzia sono riconosciuti altresì ai lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alle seguenti categorie:

  • medici;
  • infermieri;
  • tecnici di laboratorio biomedico;
  • tecnici di radiologia medica;
  • operatori sociosanitari.

La fruizione dei bonus riguarda anche il personale dei comparti sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Riguardo al personale del servizio sanitario nazionale (ad esempio, medici di base, pediatri delle ASL), tenuto conto dei numerosi quesiti pervenuti all’Istituto nella prima fase dell’emergenza, si precisa che i medesimi svolgono attività in regime di convenzione con le aziende sanitarie delle quali non sono dipendenti; difettando il presupposto della subordinazione e configurandosi in tal caso un rapporto di lavoro autonomo libero-professionale, gli stessi non possono essere assimilati ai dipendenti pubblici nel settore sanitario, con la conseguenza che può spettare l’importo fino a 1.200 euro.

I bonus per i servizi di baby-sitting e per l’iscrizione ai centri estivi e ai servizi integrativi per l’infanzia spettano in presenza di figli minori fino a 12 anni di età alla data del 5 marzo 2020. In presenza di figli con disabilità in situazione di gravità accertata non si tiene conto del predetto limite d’età.

I bonus continuano ad essere previsti in alternativa al congedo specifico Covid che viene incrementato fino ad un massimo complessivo di 30 giorni. Rispetto al congedo Covid, pertanto, le due misure sono incumulabili, fatto salvo quanto si dirà in merito all’integrazione in caso di fruizione di un periodo di congedo Covid complessivamente non superiore a 15 giorni.  

Misura dei bonus e incompatibilità con il congedo specifico Covid

Per i soggetti di cui all’articolo 23 del decreto-legge n. 18/2020, il bonus per i servizi di baby-sitting e/o i servizi integrativi dell’infanzia spetta nel limite massimo complessivo di 1.200 euro, da utilizzare per le prestazioni effettuate nell’intero periodo (5 marzo-31 luglio 2020). Nel caso, invece, dei soggetti lavoratori dipendenti di cui all’articolo 25 il bonus è riconosciuto nel limite massimo complessivo di 2.000 euro per tutto il medesimo periodo. Il limite complessivo deve essere verificato tenendo conto sia dell’importo del bonus eventualmente già utilizzato dal nucleo familiare nella prima fase dell’emergenza (ad esempio, se il nucleo familiare di un lavoratore del settore privato ha percepito 600 euro ad aprile, potrà richiedere il nuovo bonus per servizi di baby-sitting oppure optare per il bonus per i servizi integrativi per l’infanzia, senza poter superare l’importo complessivo di 1.200 euro), sia del congedo specifico eventualmente già richiesto e autorizzato in detta fase.

Nell’ipotesi in cui, all’interno del medesimo nucleo familiare, siano presenti più soggetti minori con età entro i limiti previsti dalla norma, sarà possibile percepire il bonus anche relativamente a tutti i minori presenti, formulando più domande. In ogni caso, non potrà essere superato l’importo complessivo spettante per il nucleo familiare e, dunque, nella fattispecie in esempio si potrà indicare un importo parziale per ciascun minore (ad esempio, con due figli minori di dodici anni, il lavoratore dipendente privato indicherà nella nuova domanda che sarà presentata all’INPS 300 euro per ciascun minore. Tenuto conto che lo stesso nucleo ha percepito ad aprile la prima tranche del bonus, pari a 600 euro, resta impregiudicato il diritto a percepire esclusivamente la residua somma restante fino all’importo massimo complessivo di 1.200 euro).

In tema di alternatività dei bonus rispetto al congedo specifico Covid, di cui all’articolo 23, comma 1, del decreto-legge n. 18/2020, al comma 8 del medesimo articolo, come modificato dal citato decreto-legge n. 34/2020, si conferma che la misura è prevista “in alternativa” al congedo specifico; permane dunque l’incompatibilità tra i due istituti stabilita dal decreto Cura Italia.

Sulla questione, tenuto conto della rilevanza della misura e dell’esigenza dei genitori lavoratori di poter ricorrere al bonus in commento, nonostante abbiano già fruito del congedo Covid, si rappresenta quanto segue. Al riguardo, considerato che ai fini del riconoscimento della prestazione, stante le nuove regole del decreto-legge n. 34/2020, occorre acquisire una nuova domanda di bonus da parte del cittadino, devono essere tenuti distinti i casi in cui il soggetto, all’atto della domanda, non ha richiesto il congedo Covid da quello in cui ne ha fatto richiesta ed è stato autorizzato per un periodo fino a 15 giorni ovvero per oltre 15 giorni.

Esclusivamente nel primo caso, infatti, l’importo spettante a titolo di bonus (per i servizi di baby-sitting ovvero per i servizi integrativi dell’infanzia), può raggiungere l’importo massimo di 1.200/2.000 euro (a seconda della categoria di appartenenza del richiedente). Diversamente, qualora al momento della domanda il soggetto abbia già fatto richiesta di periodi di congedo autorizzati, ma senza superare i 15 giorni, si potrà beneficiare dell’importo residuo pari a 600/1.000 euro (sempre a seconda della categoria di appartenenza), ferma restando la possibilità di presentare domanda per i giorni residui di congedo non precedentemente fruiti. Nel rispetto del principio di “alternatività”, infine, nel caso di congedo COVID autorizzato per oltre 15 giorni la prestazione non spetta.

A tal proposito, si precisa che non è possibile rinunciare ai periodi di congedo Covid effettivamente fruiti. Analogamente, non è possibile richiedere l’annullamento della conversione in congedo Covid, di cui al comma 2 dell’articolo 23 del decreto-legge n. 18/2020, dei periodi di congedo parentale di cui sia già avvenuta la fruizione.

Si ricorda che i bonus non possono essere fruiti se l’altro genitore è a sua volta in congedo Covid, disoccupato o non lavoratore, se percettore al momento della domanda di qualsiasi beneficio di sostegno al reddito per sospensione o cessazione dell’attività lavorativa, quale ad esempio, NASpI, cassa integrazione ordinaria, straordinaria o in deroga, ecc. In particolare, in caso di genitori beneficiari di trattamenti di integrazione salariale, l’incompatibilità opera solo nei casi e limitatamente ai giorni di sospensione dell’attività lavorativa per l’intera giornata. Diversamente, nel caso in cui il genitore sia beneficiario di un trattamento di integrazione salariale per riduzione di orario di lavoro, per cui continua a dover prestare la propria attività lavorativa, ancorché ad orario ridotto, l’altro genitore è ammesso alla fruizione dei bonus.

Inoltre, considerato che secondo le misure previste in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, la modalità di lavoro agile è divenuta la modalità di ordinario svolgimento della prestazione lavorativa, i bonus possono spettare anche in caso di lavoro agile da parte del richiedente e dell’altro genitore lavoratore, nonché in caso di congedo di maternità, ferie e congedo parentale.

Erogazione del bonus baby sitter mediante il Libretto Famiglia

Per poter fruire del bonus per i servizi di baby-sitting, tramite il Libretto Famiglia, il genitore beneficiario (utilizzatore) e il prestatore devono preliminarmente registrarsi sulla piattaforma delle prestazioni occasionali, accessibile sul sito www.inps.it, ed effettuare l’appropriazione del bonus e la rendicontazione delle prestazioni con le modalità che sono state ampiamente dettagliate nella circolare n. 44/2020, nel messaggio n. 2350/2020 e mediante il tutorial che illustra tutti i passaggi, disponibile sul sito internet dell’Istituto. In considerazione delle modifiche normative introdotte dall’articolo 72 del decreto-legge n. 34/2020, possono essere remunerate tramite il Libretto Famiglia le prestazioni lavorative di baby-sitting svolte a decorrere dal 5 marzo 2020 e sino al 31 luglio 2020.

Si ricorda che al momento dell’inserimento della prestazione l’utilizzatore dovrà indicare l’intenzione di usufruire del “Bonus baby sitting Covid 19” per il pagamento della prestazione. Le prestazioni svolte nel periodo sopra indicato potranno essere comunicate dal genitore beneficiario sulla piattaforma delle prestazioni occasionali entro la data del 31 dicembre 2020.

Al riguardo, già con la citata circolare n. 44/2020 è stato precisato che non trova applicazione la disposizione di cui all’articolo 54-bis, comma 5, del decreto-legge n. 50/2017, quindi ai soli fini del bonus baby-sitting Covid-19 è possibile l’impiego di soggetti con i quali l’utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa. Rimangono fermi gli altri limiti previsti per le prestazioni di lavoro occasionale.

In via ulteriore, su conforme parere ministeriale, si chiarisce la non applicabilità del principio di carattere generale della presunzione di gratuità delle prestazioni di lavoro rese in ambito familiare, salvo si tratti di familiari conviventi con il richiedente e, ovviamente, di soggetti titolari della responsabilità genitoriale (genitore, anche se non convivente, separato/divorziato). In caso di convivenza, pertanto, i familiari sono esclusi dal novero dei soggetti ammessi a svolgere prestazioni di lavoro come baby-sitting remunerate mediante il bonus in argomento.

Si rammenta che nella disciplina del Libretto Famiglia la norma istitutiva non ha previsto la possibilità di revoca o la modifica delle prestazioni, essendo le stesse inserite a consuntivo, cioè dopo il loro effettivo svolgimento. Le prestazioni, una volta comunicate attraverso la piattaforma delle prestazioni occasionali, vengono disposte per il pagamento e non possono essere modificate.

Modalità di compilazione e presentazione della domanda per il bonus baby sitter

L’accesso alla domanda online di bonus per servizi di baby-sitting/servizi integrativi per l’infanzia è disponibile nella homepage del sito www.inps.it al seguente indirizzo: sezione “Servizi online” > “Servizi per il cittadino” > autenticazione con una delle credenziali di seguito elencate > “Domanda di prestazioni a sostegno del reddito” > “Bonus servizi di baby- sitting”.

Per poter presentare la domanda, il richiedente dovrà autenticarsi ai servizi INPS.  Pertanto, dovrà essere in possesso di una delle seguenti credenziali:

  • PIN ordinario o dispositivo rilasciato dall’INPS;
  • SPID di livello 2 o superiore;
  • Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
  • Carta nazionale dei servizi (CNS).

Per coloro che non sono in possesso di nessuna delle anzidette credenziali, è possibile:

  • richiedere il PIN all’INPS attraverso i seguenti canali:

– sito internet www.inps.it, utilizzando il servizio “Richiesta PIN”;
– Contact Center, chiamando il numero verde 803 164 (gratuito da rete fissa), oppure 06 164164 (a pagamento da rete mobile);

  • richiedere una credenziale SPID, anche con riconoscimento a distanza via webcam, attraverso uno degli Identity Provider accreditati (vd www.spid.gov.it).

Nel caso di richiesta del PIN tramite il sito dell’Istituto, qualora il cittadino non riceva, entro 12 ore dalla richiesta, la prima parte del PIN, l’INPS invierà un SMS che lo informa di una successiva chiamata, entro i successivi 2-3 giorni, da parte del Contact Center per la verifica dei dati, trascorsi inutilmente i quali l’interessato potrà chiamare il Contact Center per la validazione della richiesta.

Si fa presente che non è possibile presentare la domanda online accedendo al servizio con la sola prima parte del PIN. Inoltre, sebbene sia possibile presentare la domanda online con il PIN ordinario, l’indennità verrà erogata solo dopo che il richiedente avrà convertito il proprio PIN online in PIN dispositivo. Tale operazione potrà essere effettuata tramite la funzione “Converti PIN”.

La domanda di indennità potrà essere presentata anche tramite il servizio di Contact Center Multicanale, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori). A tale scopo l’utente dovrà essere munito di PIN ovvero, per i possessori di SPID, CIE o CNS, di PIN Telefonico generato mediante l’apposita funzione disponibile nella sezione personale MyINPS del portale istituzionale.

Infine, si ricorda che l’indennità può essere richiesta anche avvalendosi dei servizi gratuiti degli Enti di Patronato, di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152. Al riguardo, in deroga all’articolo 4 del regolamento di cui al decreto ministeriale 10 ottobre 2008, n. 193, attuativo della legge 30 marzo 2001, n. 152, fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, il mandato di patrocinio potrà essere fornito anche in via telematica (articolo 36, comma 1, lettera a), del D.L. n. 18/2020).