La drammatica situazione dei docenti ricorsisti soglia 30/35

Riceviamo e volentieri pubblichiamo l’email del Gruppo riservisti soglia 35, che ripercorre la loro vicenda.

Invitiamo i lettori a commentare il contributo e a proporre nuovi temi di discussione, scrivendoci come di consueto all’indirizzo dedicato la_tribuna@tuttoscuola.com.

LA DRAMMATICA SITUAZIONE DEI DOCENTI RICORSISTI  SOGLIA 30/35 del CONCORSO A CATTEDRA D.D.G n. 82 del 24settembre 2012.

Siamo un gruppo di docenti, che hanno partecipato al concorso a cattedra 2012, bandito dal ministro Francesco Profumo con il D.D.G. n. 82 del 24 Settembre del 2012, definiti “DOCENTI RICORSISTI SOGLIA 30-35”, poiché, alla prova preselettiva, prevista dal menzionato bando all’art. 5, comma 6, abbiamo realizzato una votazione da 30/50 a 34,5/50 invece di 35/50, come previsto. Con numero di registro 914/2013, il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, terza sezione bis, ci concesse una cautelare in attesa delle sentenze di merito in modo tale da farci sostenere LE VERE PROVE CONCORSUALI sia esse pratiche/ scritte e orali, che avevano, realmente, il fine di vagliare la nostra conoscenza disciplinare e capacità didattica e nell’espletare le quali abbiamo raggiunto il massimo dei voti. ALLO STATO ATTUALE, vogliamo palesare L’AMAREZZA PER LA NOSTRA SITUAZIONE: in un primo momento, poiché la PROVA PRESELETTIVA non è prevista dall’art. 400 del d.lgs n. 297/1994 (testo unico sulla scuola), che è la norma che disciplina i concorsi del personale docente e, in effetti, la medesima non ha concorso alla formazione del voto finale della graduatoria di merito; in ottemperanza a questo articolo, infatti, il precedente concorso a cattedra bandito nel 1999 non aveva alcuna prova preselettiva. Inoltre, ammesso anche, come ha fatto il MIUR, di voler applicare ai concorsi di accesso alla carriera di docente il regolamento applicato ai concorsi per l’accesso all’impiego nella pubblica amministrazione regolato dal D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, il cui art. 7, comma 2 bis (inserito dal D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693) stabilisce che “le prove di esame possono essere precedute da forme di preselezione predisposte anche da aziende specializzate in selezione di personale e che i contenuti di ciascuna prova sono disciplinati dalle singole amministrazioni, le quali possono prevedere che le prove stesse siano predisposte anche sulla base di programmi elaborati da esperti in selezione”, NON SI SPIEGA PERO’ come mai il MIUR ancora una volta non solo non abbia contraddetto IL TESTO UNICO DELLA SCUOLA CHE SEMPRE ALL’ART. 400,  COMMA 11 stabilisce che UNA PROVA SI INTENDE SUPERATA CON IL MINIMO DI SEI DECIMI e quindi, nel nostro caso, di 30/50 e non di 35/50, ma anche il D.L n. 165 del 2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, che si applica a tutte le amministrazioni pubbliche e che, pur prevedendo la possibilità per le Amministrazioni pubbliche di realizzare forme di preselezione, NON STABILISCE ALCUNA SOGLIA MINIMA DA SUPERARE IN LINEA CON I PRINCIPIO DI IMPARZIALITA’. E’ palese come il MIUR abbia arbitrariamente VIOLATO IN DUPLICE MODO IL MENZIONATO ARTICOLO DEL TESTO UNICO DELLA SCUOLA MA ANCHE IL D.L N. 165/2001 a puro scopo di sfoltimento e di celerità della procedura concorsuale, vietando, così, l’accesso poi alle vere prove scritte, pratiche e orali che avrebbero appurato le abilità disciplinari, didattiche e contenutistiche dei singoli candidati alla docenza. Anche il contenuto della menzionata prova preselettiva fa pensare a come il MIUR abbia badato solo alla CELERITA’ ED ECONOMICITA’ DELLA PROCEDURA CONCORSUALE E NON ALLA PREPARAZIONE VERA DEI CANDIDATI NELLE LORO MATERIE E NELLE PROBLEMATICHE INERENTI AL MONDO DELLA SCUOLA, come dimostrano sia la modalità che i contenuti della prova preselettiva. Essa, infatti, non solo fu fatta con la MODALITA’ RANDOM e, quindi, non uguale per tutti, ma anche la tipologia delle domande  non avevano nulla di pertinente al mondo della scuola né sul piano legislativo, né didattico, né pedagogico. Basti pensare alle sequenze numeriche, oppure a dei quesiti che richiedevano la conoscenza della fisica: ci riferiamo a quelli sulle leve che riportiamo come esempio: Un’Asta di metallo lunga 1 metro è sospesa per il suo centro. A 45 cm dall’estremità destra è agganciato un peso di 25 kg, mentre all’estremità opposta è agganciato un peso di 45 kg. Cosa è necessario fare per equilibrare l’asta e mantenerla in posizione orizzontale? Oppure a un’altra tipologia: Il ragionier Rossi arriva in ufficio puntuale alle ore 9:00. Egli ogni giorno esce da casa alle 8:45 e si incammina verso il posto di lavoro mantenendo la velocità costante di 5 km/h. Oggi, purtroppo, a causa di un contrattempo, esce di casa alle 8:50; che velocità deve mantenere per poter arrivare in ufficio alle 9:00? Sarebbero questi dei test da sottoporre a futuri docenti? L’illogicità della menzionata prova preselettiva è stata riconosciuta, attualmente, anche dalla Giunta provinciale della Provincia Autonoma di Trento che, in data 12/01/2015, ha emanato un bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di complessivi 60 posti a tempo indeterminato della figura di insegnante della scuola infanzia, all’articolo 9 del bando, comma 2, riconoscendo l’assurdità della prova preselettiva del 2012, dichiara: La  preselezione consisterà in 50 quesiti a risposta multipla chiusa in unica traccia, con quattro opzioni di risposta di cui una sola corretta. I 50 quesiti riguarderanno, a discrezione della Commissione, uno o più dei seguenti ambiti: la cultura professionale della figura di insegnante della scuola per l’infanzia della Provincia autonoma di Trento con riguardo in particolare alle competenze normative, metodologiche, pedagogiche, relazionali e deontologiche dell’insegnante della scuola per l’infanzia e alle capacità psico-attitudinali del candidato; nonché al comma 4: Per ogni risposta esatta sarà attribuito 1 punto, per ogni risposta errata saranno tolti 0,25 punti,per la risposta non data non ci saranno penalità. Superano il test preselettivo coloro che avranno conseguito nella preselezione un punteggio pari o superiore a 30/50. UN ALTRO PUNTO CHE CONTESTIAMO E’ LA MANCANZA DI TRATTAMENTO EGUALITARIO TRA NOI E TANTINOSTRI COLLEGHI CHE, AVENDO FATTO RICORSO AL TAR LAZIO TERZA SEZIONE BIS, HANNO GIA’ OTTENUTO SENTENZE FAVOREVOLI E SCIOLTO LA RISERVA ED ENTRATI DI RUOLO vedi le seguenti sentenze positive: TAR Trento sentenza n. 336/13; TAR Lazio sentenze n. 272/14, n. 284/14, n. 285/14, n. 287/14, n. 326/14, n. 5711/14, n. 5710/14, 13138/14 e la n. 327/14 ormai, quest’ultima, definitiva a tutti gli effetti, perché non appellata né dal MIUR né dagli altri vincitori inseriti nella graduatoria di merito. Sono stati emessi,inoltre, in seguito a queste sentenze, anche i seguenti decreti di scioglimento della riserva: Decreto USR Puglia prot. n. 8345 del 19/08/2014; Decreto USR Sicilia prot. n. 14560 del 21 agosto 2014; Decreto USR Sicilia prot. n. 13484/USC del 21/07/2014; :  Decreto USR Veneto prot. MIUR.AOODRVE.UFF.III/4346 del 09/04/2015; Decreto USR Sicilia  MIUR.AOODRSI Reg.Uff. prot. 5426/ USC, del  15/04/2015. CI CHIEDIAMO PERCHE’ LA STESSA SEZIONE DEL TAR DEL LAZIO HA RINVIATO LA SENTENZA DI MOLTI DI NOI, CHE DOVEVA ESSERE DISUSSA IN UN PRIMO MOMENTO IL 04/04/2014, POI IN DATA 20 NOVEMBRE 2014, ALLA DATA DELL’11 FEBBRAIO 2016, adducendo come motivo quello di voler attendere la decisione del consiglio di stato. La cosa eclatante è che tale decisione non solo ci ha costretto ad altri anni di precariato, ma diventa ILLOGICA E IMMOTIVATA nel momento in cui LA STESSA TERZA SEZIONE BIS DEL TAR LAZIO DAL MESE DI GENNAIOAD OGGI, SEMPRE SULLA ANALOGA QUESTIONE, HA EMESSO LE SEGUENTI SENTENZE POSITIVE: n. 384/15 n. 1039/15 n. 13138/14 n. 4003/15 n. 4006/15 n. 4018/15 n. 4039/15, 4202/15, 4203/15,4205/15 e 4206/15 che hanno portato ad ulteriori scioglimenti di riserve, vediprot. MIUR. A00DRVE. UFF.III/ 4346 dell’USR della regione Veneto. SE LA LEGGE E’ UGUALE PER TUTTI, SE LA GIUSTIZIA significa dare a ciascuno in modo uguale secondo il proprio merito o demerito, PERCHE’ A NOI LA GIUSTIZA E’ NEGATA E CON ESSA L’UGUAGLIANZA INNANZI ALLA LEGGE? molti nostri colleghi sono già di ruolo, mentre noi dobbiamo ancora attendere. Attualmente vi è stato, a nostro avviso, un blando interessamento da parte della politica ad una situazione incresciosa che lei stessa ha generato con l’approvazione di un ODG A.C. 2679 BIS-B DEL 22 DICEMBRE DEL 2014 CHE NON HA SORTITO ALCUN EFFETTO, anzi, allo stato attuale NON RISCONTRIAMO da parte della politica una seria e reale volontà a voler risolvere questa biasimevole questione. ALTRO FATTORE DI INGIUSTIZIA E DISCREPANZA RIGUARDA QUANTO E’ SUCCESSO ULTIMAMENTE IN MERITO AD UN’ALTRA TIPOLOGIA DI RICORSO SU MEDESIMO CONCORSO, vale a dire i “ricorrenti per mancanza di titolo di accesso”, ai quali è stata definitivamente sciolta la riserva per volere dellostesso MIUR. Innanzi a questo evento, ormai, sono troppe le domande alle quali non sappiamo dare delle risposte, ma su tutte, vorremmo sapere la verità in merito alla seguente: perché agli anno di laurea ante 2007, per cui non esiste nemmeno un’udienza fissata al TAR viene sciolta la riserva, mentre per i soglia35 la sentenza n. 327/14, passata in giudicato, continua ad essere ignorata dal mondo politico e dal MIUR? Si sottolinea che per i ricorrenti anno di laurea ante 2007 esiste solo una sentenza del Consiglio di Stato (417/15), che viene rimandata al TAR Calabria per vizi di forma, e, quindi, neppure valida ai fini degli scioglimenti riserva per la diretta interessata. Unica sentenza del Consiglio di Stato valida per tali ricorrenti è la 105/2015 che accoglie il ricorso di una sola ricorrente laureatasi nell’anno 2008 e adducendo quale motivo di validità del ricorso il fatto che nel menzionato anno furono sospese le procedure di abilitazione SSIS. Ci chiediamo su quale base giuridica il MIUR abbia emanato la nota n. 9048 del 19/03/2015 e su cosa si fondi il parere dell’Avvocatura dello Stato n. 3417/2015 che ha portato allo scioglimento delle riserve per via amministrativa, non solo per quanti non hanno ancora  una sentenza di merito di primo grado positiva, ma, anche per i laureati tra il 2002 e 2007 che, a differenza della menzionata ricorrente, come cita la stessa sentenza summenzionata del Consiglio di Stato avrebbero, invece, potuto abilitarsi e avere, quindi, i titoli di accesso come richiesto dal bando visti i diversi corsi di abilitazione istituiti in questo intervallo temporale?  Come mai la NOTA DEL MIUR e il parere dell’AVVOCATURA DI STATO non sono resi atti pubblici? Attendiamo una risposta da chi ancora crede NELL’ ARTICOLO 3 DELLA NOSTRA CARTACOSTITUZIONALE: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.

CON FIDUCIA

I DOCENTI RICORSISTI SOGLIA 30-34,5. https://www.facebook.com/groups/ricorsistisoglia35concorsodocenti2012/