Valutazione degli alunni, al di là delle polemiche

Il voto in condotta come mera questione pedagogica? No, c’è molto di più. Il Disegno di legge 924-bis “Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell’autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati”, recentemente approvato dal Senato, contiene molti profili di notevole rilevanza per le famiglie. Sono presenti tre aspetti cui porre grande attenzione: il valore sanzionatorio del voto in condotta; le pesanti sanzioni pecuniarie nei confronti di chi commette reati nei confronti del personale della scuola e l’avvio del metodo Montessori nella scuola secondaria di primo grado. Di quest’ultima novità non possiamo che dirci lieti, ma non possiamo esimerci da una seria riflessione sugli altri due articoli del DDL.

Nel riconoscere la gravità dei recenti fatti di cronaca che hanno visto protagoniste le scuole e quindi la necessità di porvi rimedio non contestiamo la via sanzionatoria, anche se, come genitori, vorremmo che si ponesse maggiormente l’accento sull’aspetto della prevenzione e della rieducazione, magari proprio coinvolgendo le associazioni e le realtà del Terzo settore, perché sappiamo per esperienza che l’esempio vale molto più della punizione; questo in particolare per i ragazzi.

Quanto ai genitori l’esperienza ci dice che un genitore coinvolto e consapevole non reagisce mai con violenza. Quello che fa scattare la rabbia di molti genitori è proprio il non capire, il trovare dinanzi a sé un muro di gomma: a nostro avviso è indispensabile un mirato programma di formazione dedicato ai genitori, del tipo di quello che da decenni l’AGe offre ai propri soci”.

È paradossale che, in un’epoca in cui la Pubblica amministrazione va incontro ai bisogni anche informativi dei cittadini e le aziende ricercano un approccio il più possibile friendly con la clientela, proprio la scuola faccia di tutto per tenere i genitori fuori dal portone. Un esempio per tutti: moltissime scuole escludono la partecipazione dei rappresentanti di classe ai procedimenti sanzionatori nei confronti degli alunni, a volte addirittura tenendo segreti il nome dell’interessato e il fatto commesso, e motivano dicendo che il comma 9, art. 5 del Testo unico è stato abrogato dal Regolamento dell’autonomia. Verissimo, ma dimenticano che nel frattempo lo Statuto delle studentesse e degli studenti, nonché una corposa giurisprudenza amministrativa, hanno disciplinato attentamente tutta la procedura e che. l’assenza dei rappresentanti eletti a ogni fase del procedimento sanzionatorio può comportare l’annullamento della sanzione. C’è il rischio che qualcosa di simile accada anche con questo Disegno di legge.

Il motivo per cui il DDL 924-bis rischia di entrare in conflitto con la normativa sulle sanzioni disciplinari è spiegato da Stefano-Maria Tombesi, presidente di Consiglio d’istituto nonché membro dell’Organo di garanzia presso l’Ufficio scolastico regionale per le Marche, in rappresentanza dell’AGe: “Sia nel caso di un voto di condotta inferiore che pari a 6/10, il DDL prevede una ben precisa sanzione disciplinare: la bocciatura in un caso, un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale nell’altro. Nel DDL 924-bis non si parla mai di competenza a irrogare le sanzioni, ma è indubbio che debba essere il consiglio di classe nella sua componente allargata ai rappresentanti eletti a imboccare questa strada”. Non va dimenticato infatti che i genitori possono essere ritenuti direttamente responsabili dell’accaduto per culpa in educando, per cui non può mancare qualcuno che li rappresenti.

Sarà necessario attivare un vero e proprio procedimento disciplinare –avverte Tombesi- che tenga conto delle disposizioni della legge 241/90 (notifica dell’avvio del procedimento amministrativo, diritto di difesa e di accesso agli atti ecc.) per stabilire il voto di condotta, se pari o inferiore ai 6/10. Inoltre, i regolamenti di istituto dovranno indicare in modo dettagliato quali comportamenti possono dare luogo a queste sanzioni. E, a voler seguire le disposizioni del DPR 249/98, una sanzione della portata di una bocciatura per motivi disciplinari dovrebbe essere di competenza del Consiglio d’istituto. Vedremo che tipo di modifiche e integrazioni verranno adottate, anche attraverso i decreti attuativi previsti.

Limitare il dibattito su questo disegno di legge alla mera questione della formulazione del giudizio è a dir poco riduttivo. La percezione che ne hanno i bambini è legata principalmente all’approccio degli adulti. Non molto tempo fa, nel gruppo Facebook di consulenza e confronto Genitori nella Scuola, curato dall’AGe in Toscana, una mamma lamentava che la figlia (che frequenta la prima classe della primaria) aveva preso ‘Bravissima!’ in una verifica, ma poi nel registro elettronico era apparso il giudizio ‘Esegue in modo soddisfacente’. La sua preoccupazione era cosa riferire alla figlia e soprattutto come reagire nei confronti dell’insegnante, al che tanti genitori l’hanno invitata vivere con serenità questi aspetti. È proprio della consapevolezza e della mutua collaborazione dei genitori che abbiamo bisogno, per contribuire a rendere il clima della scuola più vivibile per noi adulti, ma soprattutto per gli studenti.

*Presidente nazionale dell’Associazione genitori A.Ge.