Validità dell’anno. Attenti ai furbetti della seconda ora

La problematica della validità dell’anno presenta diverse sfaccettature che la circolare del Miur n. 20/2011 non ha chiarito, e difficilmente avrebbe potuto farlo per la loro specificità. Viene rimessa quindi alle scuole l’autonoma potestà regolamentare della varia casistica che si può presentare. 

Tra i problemi applicativi ve ne sono almeno due, riguardanti la riduzione oraria delle lezioni sotto i 60 minuti nella secondaria superiore e la scelta alternativa all’insegnamento della religione cattolica. Vediamo dove si annidano tali problemi.

Molte classi della secondaria, non ancora a riforma, tuttora si avvalgono, come è noto, della possibilità di ridurre la durata dei 60 minuti delle lezioni per cause di forza maggiore, senza obbligo di recupero per il tempo non prestato. In questi casi, per il raggiungimento del fatidico limite minimo di presenza a scuola per tre quarti del monte ore annuo si calcola il tempo ridotto o no?

Riteniamo che quei “periodi” ridotti a 45-50 minuti vadano computati virtualmente come ore intere, in modo da essere rapportati al monte ore annuo previsto dagli ordinamenti.

Per gli studenti che invece si avvalgono della facoltà di uscire anticipatamente da scuola senza partecipare ad attività alternative all’Irc, quella non presenza equivale ad una scelta legittima che corrisponde all’ora che i compagni “avvalentisi” passano in classe.

Secondo noi valgono come presenza a scuola anche la sospensione delle lezioni per cause di forza maggiore (calamità naturali, scioperi, elezioni politiche e amministrative, ecc.).

La disposizione potrebbe mettere la parola fine anche a certe abitudini di studenti “furbetti” che si caricano di uno stillicidio di piccole assenze (poco importa se giustificate dai genitori) per ritardato ingresso in classe alla seconda ora nel tentativo di sottrarsi, in quel modo, a interrogazioni non gradite.