Un’altra valanga incombe sul raddoppio del punteggio di montagna

Il 2004 è stato l’anno della valanga dei punteggi di montagna voluti dal Parlamento per premiare i servizi di supplenza prestati in località sopra i 600 metri.
Un raddoppio che in molti casi aveva stravolto le precedenti graduatorie di terza fascia, aveva creato numerosi dubbi interpretativi sul requisito di scuola di montagna, e aveva provocato proteste e ricorsi.

Proprio un rincorso presentato da 89 docenti catanesi contro quel raddoppio rischia ora di creare una controvalanga con rischio di annullamento dei punteggi già attribuiti.
Il TAR Sicilia, sezione di Catania, ha infatti accolto il ricorso contro il punteggio, perché le sedi di montagna contenute nell’elenco utilizzato dall’Amministrazione scolastica non è ufficiale e garante dei requisiti richiesti per identificare correttamente le sedi di montagna.
Lo ha affermato nei giorni scorsi un’ordinanza del TAR di Catania che ha annullato il decreto del ministro della Pubblica istruzione n. 29 del 2004.

L’elenco dei comuni non sarebbe stato predisposto sulla base dell’elenco varato dalla Commissione censuaria centrale ma dall’Uncem, “un ente a carattere associativo l’adesione al quale avviene su base meramente volontaria e non comporta alcuno specifico accertamento in ordine ai requisiti posseduti” dai comuni.

Se il principio affermato dal Tar siciliano dovesse essere accolto definitivamente e generalizzato sull’intero territorio nazionale, tutte le graduatorie dei docenti di terza fascia dovrebbero essere riviste con contraccolpi sulla regolarità dell’avvio dell’anno scolastico per quanto riguarda le nomine di docenti per supplenze brevi.