
Un avvio critico dell’anno scolastico. Anche dal punto di vista giuridico
Tra gli aspetti del disegno di legge n. 2994 sulla scuola che abbiamo messo in evidenza nei giorni scorsi, vi è senz’altro quello relativo a un avvio critico del prossimo anno scolastico, per ragioni organizzative. Ma non solo.
Che possa essere critico anche per ragioni giuridiche, è l’opinione dell’avvocato Domenico Naso di Roma, esperto di diritto scolastico, che, intervistato da Tuttoscuola, commenta: “Non credo che il disegno di legge possa essere concretamente attuato nei termini previsti dal Governo, anche in passato il percorso legislativo è stato caratterizzato da un intervento diverso”.
“Ad esempio – continua il legale – nel piano di assunzioni per gli anni scolastici 2013/2014 e 2014/2015 il reclutamento è avvenuto attraverso il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 settembre 2012, n. 82, ovvero all’interno della legge finanziaria come avvenuto con la legge n. 296/2006”.
“Nel merito delle scelte legislative individuate nel testo del disegno di legge – spiega l’avvocato Naso – sono presenti diverse norme derogatorie dell’attuale sistema con particolare riferimento all’art. 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Se, da un lato, l’uso della normativa primaria metterebbe al riparo da interventi giurisdizionali, se non nei casi di rinvio alla Corte Costituzionale, dall’altro, andare ad incidere così fortemente sulla legittima aspettativa degli aspiranti docenti inseriti da anni all’interno di un sistema già ampiamente codificato, espone l’amministrazione anche a possibili azioni risarcitorie”.
“Inoltre – prosegue l’esperto di diritto scolastico –, è da evidenziare che le scelte legislative oggi non vanno incontro unicamente il limite dell’esame della giustizia interna, ma spesso viene sottoposta alla verifica delle norme stesse in un contesto più ampio a livello internazionale e dell’Unione Europea. Le scelte legislative devono, pertanto, tenere conto anche del controllo delle Autorità sovranazionali con particolare riferimento anche ad esempio della procedura di infrazione 2010/2124, relativa alla successione dei contratti a termine o la stessa pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 26 novembre 2014”.
“Pertanto – spiega Naso –, i criteri individuati nell’articolo 8 per l’attuazione del piano straordinario di assunzioni lasciano molte perplessità sia in relazione alla totale mancanza di un riferimento numerico – demandato unicamente nei documenti tecnici – sia ai criteri effettivi di “creazione” dell’organico dell’autonomia”.
“E’ di tutta evidenza che, a differenza di quanto avviene negli altri comparti ministeriali, il piano di assunzioni nella scuola – scrive il legale – riveste un carattere di complessità unico suddiviso in diversi livelli di istruzioni e di classi di concorso diverse in un quadro di riferimento ancora fermo alla riforma Gelmini per quanto riguarda la secondaria superiore, oggetto di numerose sentenze da parte dello stesso Tar, da ultima vedi sentenza n. 4254/2015”.
“Inoltre, la evidente necessità di demandare il piano concreto delle assunzioni ad una o più norme regolamentari – eccepisce l’avvocato – comporterà un evidente aumento del contenzioso, che nella scuola per il “normale” effetto domino che genera, investirà numerosi soggetti”.
Perplessità da parte dell’esperto di diritto scolastico anche sul contestato articolo 12 (cfr. 50.000 precari in servizio perderanno il posto) del disegno di legge: “Anche la soluzione adottata con l’art. 12 di vietare la sottoscrizione di nuovi contratti di lavoro per coloro i quali hanno già superato il limite dei 36 mesi appare assolutamente non condivisibile sotto un profilo meramente giuridico. Da un lato si riconoscerebbe legislativamente la responsabilità “passata” dell’amministrazione, dall’altro verrebbe applicata la normativa europea in modo del tutto “atipico” rispetto alla stressa Direttiva sui contratti a termine”.
“Inoltre – continua il legale –, la norma così come predisposta lascerebbe scoperto il fianco a favore di tutti quei docenti da anni utilizzati con contratti a termine e reclutati dalla seconda fascia di istituto, in possesso dell’abilitazione ovvero in tutti quei casi ove le graduatorie ad esaurimento sono effettivamente esaurite nonostante la necessità di personale docente”.
“Se il disegno di legge aveva l’ambizione di risolvere tutte le questioni aperte in materia di reclutamento del personale – conclude l’avvocato Naso –, al momento questo obiettivo ritengo sia stato fallito. Penso al personale abilitato con i percorsi PAS o TFA, ai docenti abilitati con il diploma magistrale prima del 2001, che hanno avviato un contenzioso per l’inserimento nelle GAE, e che già oggi con l’Ordinanza del Consiglio di Stato n. 428/2015 hanno ottenuto l’inserimento nelle graduatorie con riserva”.
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