Uil Scuola: Con il ddl il governo rende il precariato strutturale

Alla luce di quanto dispone il comma n. 69, l’organico di fatto esce dalla porta e rientra dalla finestra“. Lo sostiene la Uil scuola che sta esaminando i singoli provvedimenti contenuti nel disegno di legge Buona scuola.

Il Governo istituzionalizza il precariato, che diventa strutturale, per coprire le materie previste dagli ordinamenti“, spiega il sindacato citando a questo proposito quanto previsto dal comma 69 del provvedimento: “All’esclusivo scopo di far fronte a esigenze di personale ulteriori rispetto a quelle soddisfatte dall’organico dell’autonomia, come definite dalla presente legge, a decorrere dall’anno scolastico 2016-2017, a esclusione dei posti di sostegno in deroga, nel caso di rilevazione delle inderogabili necessità previste e disciplinate, in relazione ai vigenti ordinamenti didattici, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, è costituito annualmente con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, un ulteriore contingente di posti non facenti parte dell’organico dell’autonomia né disponibili, per il personale a tempo indeterminato, per operazioni di mobilità o assunzioni in ruolo“.

A tali necessità si provvede secondo le modalità, i criteri e i parametri previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81. Alla copertura di tali posti si provvede a valere sulle graduatorie di personale aspirante alla stipula di contratti a tempo determinato previste dalla normativa vigente, ovvero mediante l’impiego di personale a tempo indeterminato con provvedimenti aventi efficacia limitatamente a un solo anno scolastico. All’attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse disponibili annualmente nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca indicate nel decreto ministeriale di cui al primo periodo, fermo restando quanto previsto dall’articolo 64, comma 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133“.