TFA Sostegno: con tre anni di servizio una scorciatoia di accesso

Il decreto ministeriale n. 92 dell’8 febbraio scorso, che ha definito le basi procedurali per l’avvio dei corsi TFA Sostegno, ha previsto tra le norme transitorie e finali una disposizione valida come prima applicazione per l’anno accademico 2018-19 che recupera i docenti precari con una certa anzianità di servizio prestato sia in scuole statali che paritarie.

L’art. 5 (Disposizioni transitorie e finali) dispone in fatti che “In prima applicazione del presente decreto, costituisce altresì titolo di accesso alle distinte procedure per la secondaria di primo o secondo grado, il possesso del titolo di accesso a una delle classi di concorso del relativo grado e l’aver svolto, nel corso degli otto anni scolastici precedenti, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, almeno tre annualità di servizio, anche non successive, valutabili come tali ai sensi dell’articolo Il, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, su posto comune o di sostegno, presso le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione.

La formula “sistema educativo di istruzione e formazione” è comprensivo, come si sa, di istituzioni statali e di istituzioni paritarie.

Ma in cosa consiste questa specie di deroga?

Mentre per l’accesso normale alle procedure selettive si richiede il possesso di 24 crediti formativi universitari o accademici (CFU/CFA) acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, l’art. 5 del decreto consente, in alternativa, l’accesso anche a chi ha prestato tre anni di servizio nell’ultimo ottennio.

Ma, come si è visto, questa deroga, opera anche nei confronti dei docenti che hanno prestato servizio nelle scuole secondarie. Attenzione, però: la deroga è prevista soltanto per docenti della secondaria di I e II grado.