TFA Sostegno: 44mila candidati ammessi allo scritto e altri in soprannumero

Mancano meno di due mesi alle prove preselettive che consentiranno ad almeno 44mila docenti (il doppio dei 22mila posti disponibili per il VI ciclo di TFA Sostegno) e già alcuni Atenei stanno pubblicando i bandi per l’iscrizione. È quanto mai opportuno che gli interessati prendano visione dei bandi e, soprattutto, consultino gli archivi delle prove proposte nei corsi precedenti, per conoscere la tipologia dei contenuti che le diverse Università hanno adottato in merito.

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È il primo modo per orientarsi e prepararsi per tempo alla prova di selezione, primo e decisivo scoglio da superare per affrontare successivamente lo scritto e l’orale, superati i quali si potrà finalmente accedere al corso vero e proprio.

Non dovranno affrontare la preselezione e potranno accedere direttamente alla prova scritta alcune categorie, come precisato dalla nota 13 agosto 2020.

“Hanno accesso diretto alla prova scritta:

– i candidati con disabilità affetti da invalidità pari o superiore all’80% che ai sensi della legge 104/1992 art. 20 non sono tenuti a sostenere la prova preselettiva.

– i soggetti che nei dieci anni scolastici precedenti hanno svolto almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, sullo specifico posto di sostegno del grado cui si riferisce la procedura”.

È opportuno precisare che i tre anni di servizio (compreso l’anno scolastico 2020-21) nell’ultimo decennio sono validi se prestati nel medesimo anno scolastico per almeno 180 giorni.

Si tratta di servizi prestati su posti di sostegno (non su posti comuni) nelle scuole statali.

Quei tre anni di cui parla la nota sono altra cosa rispetto al triennio di servizio di cui parla il decreto ministeriale 92/2019 per la deroga ai requisiti dei 24 CFU nei confronti dei candidati della secondaria: “In prima applicazione del presente decreto, costituisce altresì titolo di accesso alle distinte procedure per la secondaria di primo o secondo grado, il possesso del titolo di accesso a una delle classi di concorso del relativo grado e l’aver svolto, nel corso degli otto anni scolastici precedenti, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, almeno tre annualità di servizio, anche non successive, valutabili come tali ai sensi dell’articolo Il, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, su posto comune o di sostegno, presso le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione”.

Lo stesso decreto 92/2019 prevede l’ammissione alla prova scritta in soprannumero altre tipologie di candidati:

“Sono altresì ammessi in soprannumero alla prova scritta coloro che, all’esito della prova preselettiva, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell’ultimo degli ammessi.

Sono altresì ammessi in soprannumero ai relativi percorsi i soggetti che, in occasione dei precedenti cicli di specializzazione.

  1. abbiano sospeso il percorso ovvero, pur in posizione utile, non si siano iscritti al percorso;
  2. siano risultati vincitori di più procedure e abbiano esercitato le relative opzioni;
  3. siano risultati inseriti nelle rispettive graduatorie di merito, ma non in posizione utile”.

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