Supplenze: sempre più difficili nella scuola dell’emergenza sanitaria

In tempi cosiddetti normali la sostituzione dei docenti assenti per brevi periodi ha sempre rappresentato un problema mal risolto con ricadute negative sugli alunni. Le norme, tra l’altro, non consentivano nemmeno la nomina di supplente nel primo giorno di assenza del titolare. In modo particolare nella scuola primaria, dove già a metà anno si fatica a trovare supplenti non impegnati e spesso si ricorre ai docenti MAD (fuori graduatoria), il primo giorno di assenza (e spesso anche i successivi) costituisce il momento acuto dell’emergenza organizzativa.Mentre le segreterie in affanno cercano di reperire supplenti (tra non risposte, attese e attendismi) gli alunni vengono vigilati alla meglio o, perdurando l’attesa, vengono suddivisi in gruppi e assegnati a classi parallele. Il diritto del supplente di assumere servizio entro 24 ore finisce spesso per prolungare questo disservizio. Cosa succederà quest’anno con il distanziamento e con i tassativi limiti di capienza delle aule che non permetteranno di superare il numero massimo di alunni consentito?

La nuova ordinanza sulle supplenze (n. 60 del 10 luglio scorso) sembra non tenerne conto.

Sul primo giorno di assenza del titolare il comma 14 dell’art. 13 conferma che “non è possibile conferire al personale docente, per il primo giorno di assenza del titolare, le supplenze temporanee (…) , fatte salve la tutela e la garanzia dell’offerta formativa e il rispetto delle norme di prevenzione e protezione dei rischi”.

La formula ‘prevenzione e protezione dei rischi’ basterà per convincere i dirigenti scolastici a nominare oppure non vorranno farlo per evitare il risarcimento personale per danno erariale?

Eppure il CSPI, nell’esprimere parere sulla bozza di ordinanza aveva chiesto di eliminare quel divieto, ma il MI, come riportato nel preambolo della stessa ordinanza, ha ritenuto di non accogliere la proposta, confermando il divieto “in quanto funzionale ad assicurare una disciplina organica delle operazioni e coordina disposizioni previste da norme di rango primario”.

Cosa significhi la formula che ritiene il divieto “funzionale ad assicurare una disciplina organica delle operazioni” bisogna chiederlo al funzionario burocrate di turno.

Resta il fatto certo che il vulnus delle sostituzioni dei docenti assenti aggraverà l’organizzazione didattica e, ancora una volta e forse più di prima, lederà il diritto degli alunni ad un servizio formativo dignitoso.