Spezzoni, il completamento prevale sulle ore eccedenti

Se in una scuola si verifica la disponibilità di uno spezzone, il dirigente ha l’obbligo di assegnarlo prioritariamente al supplente che deve completare la cattedra. Anche se si tratta di spezzoni inferiori alle 7 ore. E’ questo il principio che si evince da una sentenza del Giudice del lavoro di Potenza depositata l’8 giugno scorso (n.622).
Il diritto al completamento o all’elevazione dell’orario settimanali, infatti, discende dal contratto di lavoro. E prevale sulla norma di legge che prevede l’assegnazione degli spezzoni ai docenti di ruolo. Tale prevalenza è espressamente prevista dal decreto legislativo 165/2001, che dispone espressamente il potere di deroga dei contratti nei confronti delle norme di legge.

Applicando il principio affermato dal Giudice del lavoro, la procedura corretta per assegnare gli spezzoni potrebbe essere la seguente:
1) prima di tutto bisogna interpellare i supplenti titolari di spezzone ubicato nel raggio di 30 chilometri dalla scuola dove si presenta la disponibilità;
2) se gli spezzonisti non accettano la proposta, bisogna interpellare i docenti interni, anche se di ruolo, che hanno titolo ad accedere al lavoro supplementare fino a un massimo complessivo di 24 ore di servizio settimanale;
3) infine, se nemmeno i docenti interni accettano la proposta, bisogna interpellare gli ulteriori aspiranti traendoli dalla graduatoria d’istituto e, in caso di esaurimento, scorrendo le scuole delle scuole ubicate in comuni viciniori.