Sostituzione docenti: vale la legge o prevale il contratto?

Il contratto sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per il 2002-03 definito il 29 maggio scorso (scadenza domande il 20 giugno) ripropone un vecchio e controverso problema per la sostituzione dei docenti assenti nella scuola elementare.
L’art. 5, comma 2, dell’accordo è molto chiaro: i maestri sostituiscono i colleghi assenti fino a 5 giorni, utilizzando le ore di contemporaneità libere da attività programmate dal collegio docenti.
Ma sulla stessa materia vige una norma di legge contraria che proprio il ministero dell’istruzione, firmatario dell’accordo sulle utilizzazioni, ha richiamato nel nuovo regolamento per le supplenze e che afferma tutt’altra cosa.
La legge, a cui i dirigenti scolastici debbono riferirsi nel caso debbano sostituire maestri assenti fino a cinque giorni – ricorda il Regolamento – è la 662/1996 che all’art. 1, comma 72, ha innanzitutto abrogato la norma (comma 5 dell’art. del Testo unico) che riconosceva al collegio docenti il potere di programmare nell’ambito delle ore di contemporaneità una quota oraria per supplenze e una quota oraria per attività integrative. La stessa legge al comma 78 dispone che il dirigente possa nominare supplenti solamente dopo aver utilizzato docenti già in servizio nella stessa scuola, eventualmente ricorrendo a modifiche e flessibilità dell’orario didattico.
La norma di legge assegna quindi direttamente al dirigente la responsabilità di disporre delle ore di contemporaneità, senza intermediazioni del collegio.
I dirigenti scolastici, presi tra Scilla e Cariddi di norme contrastanti (Norme legislative contrattuali per le brevi sostituzioni), dovranno applicare il contratto sulle utilizzazioni o nominare in supplenza breve i docenti per tutto il loro orario di compresenza?